(Accordo - art. 1)
ACCORDO tra la  Repubblica  Italiana  e  la  Confederazione  Svizzera
concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca  e  soccorso
                            di aeromobili 
IL  GOVERNO  DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA  ED  IL  CONSIGLIO  FEDERALE
SVIZZERO, 
desiderosi di stabilire una collaborazione piu' stretta  tra  le  due
Parti contraenti nel campo dei  servizi  di  ricerca  e  soccorso  di
aeromobili, nel quadro  dell'Annesso  12  alla  Convenzione  relativa
all'Aviazione Civile Internazionale conclusa a Chicago il 7  dicembre
1944, 
hanno convenuto quanto segue: 
                             Articolo 1 
Per operazioni di ricerca e  soccorso  (SAR)  si  deve  intendere  la
ricerca ed il salvataggio a mezzo di aeromobili di aerei in pericolo,
dei passeggeri e dell'equipaggio, secondo le disposizioni generali  e
le modalita' esecutive sancite dalla Convenzione  di  Chicago  e  dai
suoi Annessi.