(Accordo - art. 10)
                             Articolo 10 
I  RCC  competenti  si  comunicano   reciprocamente   le   necessarie
informazioni  riguardanti  gli  aeromobili  e   gli   equipaggi   che
partecipano a una determinata operazione SAR. Per  questi  aeromobili
od equipaggi sono applicabili le facilitazioni previste nel  presente
Accordo.