(Accordo - art. 12)
                             Articolo 12 
1. Gli aeromobili SAR sono autorizzati a decollare e atterrare  anche
in  aerodromi  non  doganali  delle  due  Parti  contraenti,   previa
comunicazione a mezzo dei RCC agli Uffici doganali viciniori  nonche'
alle autorita' di Polizia di frontiera, cui dovra'  essere  segnalato
l'elenco  nominativo  con  gli  elementi  di  identificazione   degli
equipaggi e persone  trasportate  ai  fini  dell'eventuale  esercizio
delle incombenze di competenza. 
2. La stessa procedura viene applicata nei  casi  di  atterraggio  in
luoghi diversi dagli aerodromi.