(Accordo - art. 14)
                             Articolo 14 
1. Gli aeromobili SAR devono avere  a  bordo  solo  il  materiale,  i
viveri e i medicamenti necessari all'operazione SAR,  i  quali  vanno
considerati come ammessi in importazione temporanea  nello  Stato  di
destinazione, alle stesse condizioni dell'aeromobile. 
2. Il materiale, i viveri e i medicamenti utilizzati nel corso  delle
operazioni SAR sono esenti da ogni diritto e tassa  di  importazione;
questi dovranno comunque risultare elencati in documenti di bordo. Il
materiale,  i  viveri  e  i   medicamenti   residui   devono   essere
riesportati;  in  caso  contrario,  essi  saranno   sottoposti   alle
disposizioni concernenti l'importazione. 
3. Se per delle ragioni impellenti certe merci  hanno  dovuto  essere
abbandonate, cio' va notificato immediatamente al RCC dello Stato  di
destinazione, precisando  la  natura  e  la  quantita'  delle  merci,
nonche' il luogo di abbandono  delle  stesse.  Dette  merci  dovranno
comunque  essere  consegnate  nel  piu'  breve  tempo  possibile   al
competente Ufficio doganale. Per le merci andate distrutte o  perdute
non saranno percepiti ne' diritti ne' tasse di importazione.