(Accordo - art. 15)
                             Articolo 15 
1. Le persone soccorse di cui all'Articolo  1  del  presente  Accordo
saranno in primo luogo messe al sicuro nello Stato contraente da  cui
provengono  e,  se  provengono  da  uno  Stato  terzo,  nello   Stato
contraente ove l'infortunio  e'  avvenuto.  In  caso  d'emergenza  le
persone soccorse possono essere  messe  al  sicuro  nell'altro  Stato
anche se non sono in possesso di un documento ufficiale d'identita'. 
2. Il valico della frontiera nel quadro di un'operazione di  soccorso
conformemente al  presente  Accordo  non  costituisce  un'uscita  dal
paese. Ogni Parte contraente e' tenuta a riprendere,  senza  riguardo
alla  loro  nazionalita',  le  persone,  soccorritori   o   evacuati,
trasferite dal suo territorio su quello dell'altra Parte  contraente,
anche se non sono in possesso di un documento ufficiale  d'identita'.
Se si tratta di stranieri, essi soggiacciono allo stesso  statuto  di
soggiorno  e  di  stabilimento  che  avevano  prima  di  valicare  la
frontiera.