Articolo 16 1. Collegamenti radio (in fonia) particolari sono organizzati per consentire la cooperazione: a) dei RCC con i mezzi aerei ed i mezzi terrestri; b) dei mezzi aerei fra di loro; c) dei mezzi aerei con quelli terrestri. 2. Le frequenze da usare sono possibilmente quelle previste dall'Annesso 10 alla Convenzione relativa all'Aviazione Civile Internazionale.