(Accordo - art. 16)
                             Articolo 16 
1. Collegamenti radio (in fonia)  particolari  sono  organizzati  per
consentire la cooperazione: 
        a) dei RCC con i mezzi aerei ed i mezzi terrestri; 
        b) dei mezzi aerei fra di loro; 
        c) dei mezzi aerei con quelli terrestri. 
2.  Le  frequenze  da  usare  sono  possibilmente   quelle   previste
dall'Annesso  10  alla  Convenzione  relativa  all'Aviazione   Civile
Internazionale.