(Accordo - art. 17)
                             Articolo 17 
1. Nel quadro di una operazione SAR, le squadre di soccorso terrestri
si una delle parti contraenti possono valicare la  frontiera  comune,
con l'accordo del RCC  dell'altra  Parte  contraente  senza  che  sia
necessario seguire una strada  doganale,  previa  comunicazione  alla
dogana competente viciniore e alle autorita' di Polizia di  frontiera
cui dovra' essere segnalato l'elenco nominativo con gli  elementi  di
identificazione dei componenti. 
2. Le squadre di soccorso terrestri possono  essere  munite  di  ogni
materiale di ricerca e salvataggio necessario alla loro missione. 
3. Le Autorita' competenti di ciascuna Parte  contraente  adotteranno
disposizioni  appropriate  onde  permettere,  su  richiesta  dei  RCC
competenti, a pattuglie composte da militari, in  uniforme  ma  senza
armi, da valicare la frontiera per compiere la loro missione SAR  con
le stesse modalita' previste dai paragrafi precedenti. 
4. Gli articoli 11, 13, 14 paragrafi 2 e 3, e 15 del presente Accordo
si applicano per analogia alle operazioni SAR effettuate  da  squadre
di soccorso terrestri.