(Accordo - art. 19)
                             Articolo 19 
Ciascuna delle due Parti contraenti puo'  sospendere  temporaneamente
l'applicazione del presente  Accordo  per  delle  ragioni  impellenti
inerenti all'ordine  pubblico  o  alla  sicurezza.  La  decisione  di
sospendere deve essere comunicata immediatamente per via  diplomatica
all'altra Parte contraente.