Articolo 2 1. I piani regionali SAR, adottati dalle amministrazioni competenti delle due Parti contraenti, servono da base alla collaborazione tra i servizi SAR delle due Parti contraenti. 2. Questi piani precisano: a) I limiti delle regioni SAR; b) La designazione dei centri di coordinamento SAR (RCC); c) La definizione dei mezzi d'intervento aerei e terrestri; d) Le reciproche facilitazioni raccomandate. 3. Le autorita' responsabili provvedono affinche' ciascun servizio SAR riceva qualunque informazione che possa risultare utile circa l'aggiornamento o le modifiche delle installazioni e dei mezzi SAR dell'altra Parte contraente.