(Accordo - art. 2)
                             Articolo 2 
1. I piani regionali SAR, adottati dalle  amministrazioni  competenti
delle due Parti contraenti, servono da base alla collaborazione tra i
servizi SAR delle due Parti contraenti. 
2. Questi piani precisano: 
        a) I limiti delle regioni SAR; 
        b) La designazione dei centri di coordinamento SAR (RCC); 
        c) La definizione dei mezzi d'intervento aerei e terrestri; 
        d) Le reciproche facilitazioni raccomandate. 
3. Le autorita' responsabili provvedono  affinche'  ciascun  servizio
SAR riceva qualunque informazione che  possa  risultare  utile  circa
l'aggiornamento o le modifiche delle installazioni e  dei  mezzi  SAR
dell'altra Parte contraente.