(Accordo - art. 20)
                             Articolo 20 
1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data  in  cui  le  due
Parti contraenti si saranno scambiati i rispettivi strumenti di 
ratifica. 
2. Il presente Accordo potra' essere modificato con il consenso delle
due Parti contraenti e potra' essere denunciato, in qualsiasi 
momento, da ciascuna Parte contraente con preavviso di sei mesi. 
Fatto a Roma, il 27 ottobre 1986 in due esemplari originali in lingua 
italiana. 
 
 
    

PER IL GOVERNO DELLA                          PER IL CONSIGLIO
REPUBBLICA ITALIANA                           FEDERALE SVIZZERO
    

              Parte di provvedimento in formato grafico