Articolo 20 1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le due Parti contraenti si saranno scambiati i rispettivi strumenti di ratifica. 2. Il presente Accordo potra' essere modificato con il consenso delle due Parti contraenti e potra' essere denunciato, in qualsiasi momento, da ciascuna Parte contraente con preavviso di sei mesi. Fatto a Roma, il 27 ottobre 1986 in due esemplari originali in lingua italiana. PER IL GOVERNO DELLA PER IL CONSIGLIO REPUBBLICA ITALIANA FEDERALE SVIZZERO Parte di provvedimento in formato grafico