Articolo 4 1. Nel territorio di ciascuna Parte contraente, i servizi della Circolazione Aerea trasmettono tempestivamente l'allarme ai RCC osservando gli standards e le raccomandazioni accettati nel quadro dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale. 2. Ciascun RCC adotta opportune misure, nell'ambito nazionale, per poter venire a conoscenza, senza ritardo ed attraverso tutte le fonti dirette ed indirette d'informazione, delle situazioni di pericolo che possono richiedere una operazione SAR.