(Accordo - art. 4)
                             Articolo 4 
1. Nel territorio di  ciascuna  Parte  contraente,  i  servizi  della
Circolazione  Aerea  trasmettono  tempestivamente  l'allarme  ai  RCC
osservando gli standards e le raccomandazioni  accettati  nel  quadro
dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale. 
2. Ciascun RCC adotta opportune misure,  nell'ambito  nazionale,  per
poter venire a conoscenza, senza ritardo ed attraverso tutte le fonti
dirette ed indirette d'informazione, delle situazioni di pericolo che
possono richiedere una operazione SAR.