(Accordo - art. 5)
                             Articolo 5 
1. In caso di necessita' deve essere assicurato, in modo  permanente,
il collegamento tra i due RCC di Berna e  Montevenda  (Padova),  allo
scopo di assicurare la piu' rapida diffusione di un allarme da un RCC
all'altro e di consentire la collaborazione fra loro nel corso di una
operazione SAR. 
2. I mezzi di collegamento da impiegarsi sono costituiti dalle: 
        a) reti di telecomunicazioni pubbliche e di Stato; 
        b) rete di servizio fisso delle Telecomunicazioni 
           Aeronautiche (AFTN)