Articolo 5 1. In caso di necessita' deve essere assicurato, in modo permanente, il collegamento tra i due RCC di Berna e Montevenda (Padova), allo scopo di assicurare la piu' rapida diffusione di un allarme da un RCC all'altro e di consentire la collaborazione fra loro nel corso di una operazione SAR. 2. I mezzi di collegamento da impiegarsi sono costituiti dalle: a) reti di telecomunicazioni pubbliche e di Stato; b) rete di servizio fisso delle Telecomunicazioni Aeronautiche (AFTN)