Articolo 6 1. Ogni RCC, posto in allarme dai servizi del controllo della Circolazione Aerea o da altro Ente, i in qualunque altro modo, richiede e trasmette tutte le informazioni ritenute necessarie. Adotta nell'ambito della propria giurisdizione i primi provvedimenti per l'intervento, compatibili con la sua posizione geografica e con mezzi d'impiego a sua disposizione. Se viene a conoscenza che altri RCC sono stati posti in allarme ed i propri mezzi non sono sufficienti o non possono operare, puo' chiedere la collaborazione del RCC dell'altra Parte contraente. 2. Quando l'operazione SAR coinvolge piu' RCC, viene designato quale RCC direttore quello nella cui SRR e' presumibilmente avvenuto l'incidente. 3. L'altro RCC che resta interessato all'operazione continua a partecipare come RCC associato. 4. Se nel corso dell'operazione le circostanze lo richiedono, deve essere effettuato il trasferimento della responsabilita' direttiva dal RCC direttore all'altro associato.