(Accordo - art. 6)
                             Articolo 6 
1. Ogni RCC,  posto  in  allarme  dai  servizi  del  controllo  della
Circolazione Aerea o da  altro  Ente,  i  in  qualunque  altro  modo,
richiede e  trasmette  tutte  le  informazioni  ritenute  necessarie.
Adotta nell'ambito della propria giurisdizione i primi  provvedimenti
per l'intervento, compatibili con la sua posizione geografica  e  con
mezzi d'impiego a sua disposizione. Se viene a conoscenza  che  altri
RCC  sono  stati  posti  in  allarme  ed  i  propri  mezzi  non  sono
sufficienti o non possono operare, puo'  chiedere  la  collaborazione
del RCC dell'altra Parte contraente. 
2. Quando l'operazione SAR coinvolge piu' RCC, viene designato  quale
RCC direttore  quello  nella  cui  SRR  e'  presumibilmente  avvenuto
l'incidente. 
3. L'altro  RCC  che  resta  interessato  all'operazione  continua  a
partecipare come RCC associato. 
4. Se nel corso dell'operazione le circostanze  lo  richiedono,  deve
essere effettuato il trasferimento  della  responsabilita'  direttiva
dal RCC direttore all'altro associato.