(Accordo - art. 7)
                             Articolo 7 
Compito del RCC direttore e' di: 
        a) assicurare la cooperazione di tutti i mezzi specializzati 
           e complementari operanti, definendo le zone delle ricerche 
           e le missioni da assicurare; 
        b) fornire a questi mezzi ogni indicazione che permetta 
           l'esecuzione a cazzone della loro missione; 
        c) prevedere ed organizzare le sostituzioni dei mezzi per 
           garantire la continuita' delle ricerche; 
        d) assicurare il coordinamento della ricerca aerea e di 
              superficie; percio' puo' richiedere ai RCC associati il 
            concorso, che ritenga utile, dei mezzi disponibili presso 
           di loro; 
        e) proporre al RCC associato la sospensione delle operazioni, 
           dopo aver consultato le Autorita' nazionali competenti.