Articolo 7 Compito del RCC direttore e' di: a) assicurare la cooperazione di tutti i mezzi specializzati e complementari operanti, definendo le zone delle ricerche e le missioni da assicurare; b) fornire a questi mezzi ogni indicazione che permetta l'esecuzione a cazzone della loro missione; c) prevedere ed organizzare le sostituzioni dei mezzi per garantire la continuita' delle ricerche; d) assicurare il coordinamento della ricerca aerea e di superficie; percio' puo' richiedere ai RCC associati il concorso, che ritenga utile, dei mezzi disponibili presso di loro; e) proporre al RCC associato la sospensione delle operazioni, dopo aver consultato le Autorita' nazionali competenti.