(Accordo - art. 9)
                             Articolo 9 
1.  Per  facilitare  e  rendere  piu'  spedita  l'esecuzione  di  una
operazione SAR gli  aeromobili  di  uno  Stato  partecipante  a  tale
operazione (aeromobili SAR)  possono  attraversare  la  frontiera  ed
atterrare senza preavviso, su un  determinato  numero  di  aeromobili
designati da ciascuno Stato nei limiti  che  verranno  stabiliti  nel
"Manuale d'Operazioni  SAR".  Di  queste  azioni  dovranno  essere  a
conoscenza i RCC competenti. Inoltre gli aeromobili SAR di uno  Stato
possono, su richiesta e con l'accordo del RCC  competente  dell'altro
Stato, posarsi direttamente al  di  la'  della  frontiera  presso  un
aeromobile incidentato. 
2. Le Autorita' competenti delle due  Parti  contraenti  fissano  nel
"Manuale d'Operazioni SAR" le norme per la liquidazione  delle  spese
concernenti i carburanti  e  materiali  vari  forniti  da  uno  degli
aerodromi soprammenzionati  a  un  aeromobile  SAR  dell'altra  Parte
contraente. La stessa procedura si applica  per  quanto  riguarda  le
tasse   o   i   diritti   relativi   all'uso   delle    installazioni
radioelettriche, tecniche o commerciali di tali aerodromi.