(Accordo - art. XI)
                               Art. XI 
   Il presente Accordo avra' una durata di tre  anni.  Si  rinnovera'
automaticamente per periodi uguali a meno che  una  delle  Parti  non
manifesti all'altra la volonta' di denunciare  l'Accordo  con  almeno
sei mesi di anticipo rispetto alla data in cui si desidera dargli 
fine. 
   Il presente termine non influenzera' i programmi ed i progetti  in
corso di esecuzione, a meno che le Parti contraenti non stabiliscano 
il contrario. 
   Fatto a Roma il 18 Aprile 1991,  in  due  esemplari  originali  in
lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede. 
 
 
    

PER IL GOVERNO DELLA                     PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA                      REPUBBLICA DEL CILE
    

              Parte di provvedimento in formato grafico