(Accordo - art. II)
                               Art. II 
   La cooperazione che si realizza in virtu' di questo Accordo potra'
consistere in: 
   - realizzazione  congiunta  di  progetti  di  ricerca  e  sviluppo
tecnologico; 
   - scambio, formazione e addestramento  di  personale  scientifico,
tecnologico e tecnico; 
   - organizzazione e realizzazione congiunta di seminari, conferenze
e corsi di miglioramento professionale; 
   - scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche; 
     qualsiasi altra forma di cooperazione che le  Parti  considerino
conveniente.