Art. II La cooperazione che si realizza in virtu' di questo Accordo potra' consistere in: - realizzazione congiunta di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico; - scambio, formazione e addestramento di personale scientifico, tecnologico e tecnico; - organizzazione e realizzazione congiunta di seminari, conferenze e corsi di miglioramento professionale; - scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche; qualsiasi altra forma di cooperazione che le Parti considerino conveniente.