(Accordo- art. 1)
                        ACCORDO COMPLEMENTARE 
                  RELATIVO AI PRIVILEGI E IMMUNITA' 
               DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI FORMAZIONE 
                          DELL'OIL A TORINO 
                Il Governo della Repubblica Italiana 
            e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro 
   VISTO  L'Accordo  24  ottobre  1964  tra  il  Governo  italiano  e
l'Organizzazione Internazionale del  Lavoro,  concernente  il  Centro
Internazionale   di   Perfezionamento   Professionale   e    Tecnico,
ridenominato Centro Internazionale di Formazione dell'OIL,  a  Torino
(qui di seguito, il Centro); 
   CONSIDERATO che  l'articolo  3,  paragrafo  1,  di  detto  Accordo
prevede che "le Centre beneficiera, en Italie, pour lui-meme et  pour
le membres du Conseil et du Comite' des programmes du  Centre,  ainsi
que pour les membres de son personnel, des  privileges  et  immunites
reconnus  a'  l'Organisation  internationale  du   Travail   par   la
Convention  sur  les  privileges  et   immunites   des   institutions
specialisees, telle qu'elle a ete' adoptee par  l'Assemblee  generale
des Nations  Unies  le  21  novembre  1947  et  acceptee  au  nom  de
l'Organisation  internationale   du   Travail   par   la   Conference
internationale du Travail le 10 juillet 1948"; 
   RIAFFERMANDO che il Centro Internazionale di Formazione  dell'OIL,
al  pari  dell'Organizzazione  Internazionale  del  Lavoro  nel   suo
insieme, gode senza restrizione in  Italia,  per  se  stesso,  per  i
membri del suo Consiglio e dei suoi organi sussidiari, nonche' per  i
membri  del  suo  personale,  dei   privilegi   e   delle   immunita'
riconosciuti dalla suddetta  Convenzione,  accettata  dall'Italia  in
data  30  agosto  1985  con  strumento  di  adesione  registrato  dal
Segretario Generale delle Nazioni Unite. 
   AVENDO NOTATO che il Centro dispone,  al  pari  dell'OIL  nel  suo
insieme, di metodi appropriati di soluzione delle controversie di cui
all'articolo IX, sezione 31 della suddetta Convenzione; 
   HANNO CONVENUTO di completare l'Accordo e la Convenzione  suddetti
come qui di seguito: 
                             Articolo 1 
   In conformita' all'articolo 1 dell'Accordo del 24 ottobre 1964, la
sede del Centro e' stabilita a Torino e non potra' essere  trasferita
altrove, salvo diversa decisione del Centro.