ACCORDO COMPLEMENTARE RELATIVO AI PRIVILEGI E IMMUNITA' DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI FORMAZIONE DELL'OIL A TORINO Il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro VISTO L'Accordo 24 ottobre 1964 tra il Governo italiano e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, concernente il Centro Internazionale di Perfezionamento Professionale e Tecnico, ridenominato Centro Internazionale di Formazione dell'OIL, a Torino (qui di seguito, il Centro); CONSIDERATO che l'articolo 3, paragrafo 1, di detto Accordo prevede che "le Centre beneficiera, en Italie, pour lui-meme et pour le membres du Conseil et du Comite' des programmes du Centre, ainsi que pour les membres de son personnel, des privileges et immunites reconnus a' l'Organisation internationale du Travail par la Convention sur les privileges et immunites des institutions specialisees, telle qu'elle a ete' adoptee par l'Assemblee generale des Nations Unies le 21 novembre 1947 et acceptee au nom de l'Organisation internationale du Travail par la Conference internationale du Travail le 10 juillet 1948"; RIAFFERMANDO che il Centro Internazionale di Formazione dell'OIL, al pari dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro nel suo insieme, gode senza restrizione in Italia, per se stesso, per i membri del suo Consiglio e dei suoi organi sussidiari, nonche' per i membri del suo personale, dei privilegi e delle immunita' riconosciuti dalla suddetta Convenzione, accettata dall'Italia in data 30 agosto 1985 con strumento di adesione registrato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite. AVENDO NOTATO che il Centro dispone, al pari dell'OIL nel suo insieme, di metodi appropriati di soluzione delle controversie di cui all'articolo IX, sezione 31 della suddetta Convenzione; HANNO CONVENUTO di completare l'Accordo e la Convenzione suddetti come qui di seguito: Articolo 1 In conformita' all'articolo 1 dell'Accordo del 24 ottobre 1964, la sede del Centro e' stabilita a Torino e non potra' essere trasferita altrove, salvo diversa decisione del Centro.