Articolo 10 Fatta salva l'applicazione di quanto all'articolo VI della Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Istituzioni Specializzate e tenendo conto della pratica costantemente seguita in materia, i funzionari del Centro godranno nel territorio e nei riguardi della Repubblica Italiana dei seguenti privilegi: (a) completa immunita' dalla giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che questa immunita' sara' mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di essere funzionari del Centro; (b) immunita' dal sequestro del bagaglio ufficiale; (c) immunita' dall'ispezione del bagaglio ufficiale e, se il funzionario e' fra quelli previsti all'articolo 11, immunita' dall'ispezione del bagaglio personale, fatti salvi i controlli ammessi per motivi di sicurezza pubblica; (d) immunita' da ogni forma di custodia cautelare, salvo il caso di flagranza di reato punibile, secondo la legge dello Stato italiano, con una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni. In tal caso le Autorita' italiane competenti informeranno immediatamente il Direttore; (e) esenzione da ogni forma di imposta diretta sui salari, emolumenti ed indennita' pagati dal Centro; (f) esenzione, per i funzionari che non abbiano la cittadinanza italiana, da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica Italiana; (g) esenzione per se stessi, i propri coniugi ed i familiari di cui all'articolo 8, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalita' di registrazione degli stranieri; (h) esenzione dagli obblighi di servizio nazionale, purche' per quanto riguarda coloro che hanno la cittadinanza italiana, tale esenzione sia limitata a quei funzionari che, in ragione delle loro funzioni, saranno stati elencati nominativamente su una lista compilata dal Direttore ed approvata dal Governo; inoltre purche', in caso di chiamata in servizio nazionale di funzionari aventi cittadinanza italiana, ma non compresi nella lista, il Governo accordi, su richiesta del Direttore quei rinvii temporanei alla chiamata di tali funzionari che si rendessero necessari per evitare l'interruzione di un servizio essenziale; (i) liberta' di detenere nel territorio della Repubblica Italiana, o altrove, titoli esteri, conti in valuta estera ed altri beni mobili, nonche' beni immobili, alle stesse condizioni dei cittadini italiani. I funzionari potranno liberamente trasferire i loro titoli esteri e la loro valuta fuori dalla Repubblica Italiana e potranno effettuare trasferimenti all'estero, addebitando i conti da loro tenuti in lire italiane, per un ammontare che non superi un terzo del salario e delle indennita' ricevute dal Centro in quell'anno. Inoltre, alla fine del suo impiego presso il Centro, ogni funzionario puo' trasferire dalla Repubblica Italiana, tramite gli organi autorizzati, senza proibizioni o restrizioni, i suoi fondi, nella stessa valuta o per lo stesso ammontare che egli ha ricevuto dal Centro o che ha introdotto nella Repubblica Italiana tramite gli organi autorizzati; (j) le stesse facilitazioni di rimpatrio e gli stessi diritti alla protezione da parte delle Autorita' italiane per se' stessi, i loro coniugi ed i membri della loro famiglia di cui all'articolo 8, dei quali godono i membri di missioni diplomatiche in periodi di tensione internazionale; (k) il diritto di importare, franco di dogana e di altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni, al momento dell'assunzione iniziale del loro posto, i loro mobili ed effetti personali, inclusa un'automobile, in una o piu' spedizioni successive, che saranno effettuate entro un anno e di importare successivamente in quantita' ragionevole le necessarie aggiunte o ricambi per detti mobili ed effetti; (l) i funzionari delle categorie professionale e superiore avranno diritto a: (i) acquistare o importare, franco dogana e di altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni, un automezzo ogni quattro anni e, dopo quattro anni dalla data del certificato di importazione emesso dalle Autorita' italiane competenti, di nazionalizzare e vendere, franco dogana, tale automezzo sul territorio della Repubblica Italiana; (ii) esenzione dall'imposta di possesso dell'autoveicolo; (iii) un contingente di benzina o di altri carburanti e di olii lubrificanti in quantita' ed ai prezzi praticati ai membri delle missioni diplomatiche di rango equivalente accreditati presso la Repubblica Italiana.