(Accordo- art. 10)
                             Articolo 10 
   Fatta  salva  l'applicazione  di  quanto  all'articolo  VI   della
Convenzione  sui  privilegi  e   le   immunita'   delle   Istituzioni
Specializzate e tenendo conto della pratica costantemente seguita  in
materia, i funzionari  del  Centro  godranno  nel  territorio  e  nei
riguardi della Repubblica Italiana dei seguenti privilegi: 
   (a) completa immunita' dalla giurisdizione per le parole  dette  o
scritte e per tutti  gli  atti  compiuti  nell'esercizio  delle  loro
funzioni  ufficiali,  essendo  inteso  che  questa  immunita'   sara'
mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano  cessato  di  essere
funzionari del Centro; 
   (b) immunita' dal sequestro del bagaglio ufficiale; 
   (c) immunita' dall'ispezione  del  bagaglio  ufficiale  e,  se  il
funzionario  e'  fra  quelli  previsti  all'articolo  11,   immunita'
dall'ispezione  del  bagaglio  personale,  fatti  salvi  i  controlli
ammessi per motivi di sicurezza pubblica; 
   (d) immunita' da ogni forma di custodia cautelare, salvo  il  caso
di  flagranza  di  reato  punibile,  secondo  la  legge  dello  Stato
italiano, con una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni. In
tal caso le Autorita' italiane competenti informeranno immediatamente
il Direttore; 
   (e) esenzione  da  ogni  forma  di  imposta  diretta  sui  salari,
emolumenti ed indennita' pagati dal Centro; 
   (f) esenzione, per i funzionari che non  abbiano  la  cittadinanza
italiana, da ogni forma di tassazione diretta sul  reddito  derivante
da fonti al di fuori della Repubblica Italiana; 
   (g) esenzione per se stessi, i propri coniugi ed  i  familiari  di
cui all'articolo  8,  dalle  restrizioni  sull'immigrazione  e  dalle
formalita' di registrazione degli stranieri; 
   (h) esenzione dagli obblighi di servizio  nazionale,  purche'  per
quanto riguarda coloro  che  hanno  la  cittadinanza  italiana,  tale
esenzione sia limitata a quei funzionari che, in ragione  delle  loro
funzioni,  saranno  stati  elencati  nominativamente  su  una   lista
compilata dal Direttore ed approvata dal Governo; inoltre purche', in
caso  di  chiamata  in  servizio  nazionale  di   funzionari   aventi
cittadinanza italiana,  ma  non  compresi  nella  lista,  il  Governo
accordi, su richiesta  del  Direttore  quei  rinvii  temporanei  alla
chiamata di tali funzionari che si rendessero necessari  per  evitare
l'interruzione di un servizio essenziale; 
   (i) liberta' di detenere nel territorio della Repubblica Italiana,
o altrove, titoli esteri,  conti  in  valuta  estera  ed  altri  beni
mobili, nonche' beni immobili, alle stesse condizioni  dei  cittadini
italiani. I funzionari potranno liberamente trasferire i loro  titoli
esteri e la loro valuta fuori dalla Repubblica  Italiana  e  potranno
effettuare trasferimenti all'estero,  addebitando  i  conti  da  loro
tenuti in lire italiane, per un ammontare che non superi un terzo del
salario  e  delle  indennita'  ricevute  dal  Centro  in  quell'anno.
Inoltre, alla fine del suo impiego presso il Centro, ogni funzionario
puo'  trasferire  dalla  Repubblica  Italiana,  tramite  gli   organi
autorizzati, senza proibizioni o restrizioni,  i  suoi  fondi,  nella
stessa valuta o per lo stesso ammontare  che  egli  ha  ricevuto  dal
Centro o che ha introdotto  nella  Repubblica  Italiana  tramite  gli
organi autorizzati; 
   (j) le stesse facilitazioni di rimpatrio e gli stessi diritti alla
protezione da parte delle Autorita' italiane per se' stessi,  i  loro
coniugi ed i membri della loro famiglia di cui  all'articolo  8,  dei
quali godono i membri di missioni diplomatiche in periodi di tensione
internazionale; 
   (k)  il  diritto  di  importare,  franco  di  dogana  e  di  altre
imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni, al momento
dell'assunzione iniziale del loro posto, i  loro  mobili  ed  effetti
personali,  inclusa  un'automobile,  in   una   o   piu'   spedizioni
successive, che saranno effettuate  entro  un  anno  e  di  importare
successivamente in quantita' ragionevole  le  necessarie  aggiunte  o
ricambi per detti mobili ed effetti; 
   (l) i funzionari delle categorie professionale e superiore avranno
diritto a: 
     (i)  acquistare  o  importare,  franco   dogana   e   di   altre
imposizioni,  proibizioni  e  restrizioni  sulle   importazioni,   un
automezzo ogni quattro anni e,  dopo  quattro  anni  dalla  data  del
certificato  di  importazione   emesso   dalle   Autorita'   italiane
competenti,  di  nazionalizzare  e  vendere,  franco   dogana,   tale
automezzo sul territorio della Repubblica Italiana; 
     (ii) esenzione dall'imposta di possesso dell'autoveicolo; 
     (iii) un contingente di benzina o di altri carburanti e di  olii
lubrificanti in quantita' ed ai  prezzi  praticati  ai  membri  delle
missioni diplomatiche di  rango  equivalente  accreditati  presso  la
Repubblica Italiana.