(Accordo- art. 11)
                             Articolo 11 
   Oltre ai privilegi ed alle immunita' specificati all'articolo 10: 
   (a) al Direttore del Centro saranno accordati  i  privilegi  e  le
immunita',  le   esenzioni   e   le   facilitazioni   concessi   agli
Ambasciatori, Capi di missione diplomatica; 
   (b)  ai  Direttori  Aggiunti  o  al  funzionario  del  Centro  che
sostituisca il Direttore durante la sua assenza, saranno accordati  i
privilegi e le immunita', le esenzioni e le facilitazioni concessi in
Italia  ai  membri  delle  rappresentanze   diplomatiche   di   rango
equivalente; 
   (c) agli altri alti funzionari i cui nominativi saranno notificati
al Governo italiano dal Direttore del Centro all'inizio di ogni  anno
solare saranno riconosciuti i privilegi,  immunita'  e  facilitazioni
concessi al personale diplomatico di missioni accreditate  presso  la
Repubblica  Italiana.  Il  numero  di  tali  funzionari  che  saranno
designati dal Direttore in  ragione  delle  loro  responsabilita'  al
servizio del Centro, sara' concordato tra il Governo ed il  Direttore
del Centro.