(Accordo- art. 12)
                             Articolo 12 
   1. A tutti  i  funzionari  del  Centro,  ai  loro  coniugi  ed  ai
familiari di  cui  all'articolo  8,  verra'  rilasciato  dal  Governo
italiano uno speciale documento attestante la qualifica dagli  stessi
rivestita. 
   2. Ogni anno, il Centro comunichera' al Governo la lista dei  suoi
funzionari. Eventuali variazioni saranno  tempestivamente  comunicate
al Governo italiano.