Articolo 13 1. I privilegi e le immunita' accordati in virtu' del presente Accordo sono conferiti nell'interesse del Centro e non a vantaggio personale degli interessati. 2. Senza pregiudizio dei privilegi e immunita' previsti dal presente Accordo, tutti coloro che ne beneficiano hanno il dovere di rispettare le leggi ed i regolamenti della Repubblica Italiana e di non interferire negli affari interni della stessa Repubblica. 3. Il Direttore del Centro togliera' l'immunita' a qualsiasi funzionario in tutti i casi in cui, a suo giudizio, l'immunita' impedisca che si proceda da parte del Governo italiano ai fini di giustizia o di sicurezza e sempre che tale immunita' possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi del Centro. Nel caso del Direttore o di un membro d'un organo collegiale ogni decisione in materia di revoca dell'immunita' sara' adottata dal Consiglio del Centro. 4. Il Centro ed i suoi funzionari coopereranno con le Autorita' italiane competenti per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza delle disposizioni di polizia e per evitare qualsiasi abuso dei privilegi e delle immunita' riconosciuti dal presente Accordo. 5. Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica il diritto del Governo della Repubblica Italiana di adottare misure che dovessero rendersi indispensabili per motivi di sicurezza pubblica. In tali casi, il Governo italiano si terra' in stretto contatto con il Direttore del Centro al fine dell'applicazione di dette misure allo scopo di salvaguardare di comune accordo gli interessi del Centro medesimo.