(Accordo- art. 13)
                             Articolo 13 
   1. I privilegi e le immunita' accordati  in  virtu'  del  presente
Accordo sono conferiti nell'interesse del Centro e  non  a  vantaggio
personale degli interessati. 
   2. Senza  pregiudizio  dei  privilegi  e  immunita'  previsti  dal
presente Accordo, tutti coloro che ne beneficiano hanno il dovere  di
rispettare le leggi ed i regolamenti della Repubblica Italiana  e  di
non interferire negli affari interni della stessa Repubblica. 
   3. Il Direttore  del  Centro  togliera'  l'immunita'  a  qualsiasi
funzionario in tutti i casi  in  cui,  a  suo  giudizio,  l'immunita'
impedisca che si proceda da parte del Governo  italiano  ai  fini  di
giustizia o di sicurezza e sempre che  tale  immunita'  possa  essere
tolta senza pregiudizio degli interessi  del  Centro.  Nel  caso  del
Direttore o di un membro d'un organo  collegiale  ogni  decisione  in
materia di revoca dell'immunita' sara'  adottata  dal  Consiglio  del
Centro. 
   4. Il Centro ed i suoi funzionari coopereranno  con  le  Autorita'
italiane competenti per facilitare  la  buona  amministrazione  della
giustizia, assicurare l'osservanza delle disposizioni  di  polizia  e
per  evitare  qualsiasi  abuso  dei  privilegi  e   delle   immunita'
riconosciuti dal presente Accordo. 
   5. Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica il diritto
del  Governo  della  Repubblica  Italiana  di  adottare  misure   che
dovessero rendersi indispensabili per motivi di  sicurezza  pubblica.
In tali casi, il Governo italiano si terra' in stretto  contatto  con
il Direttore del Centro al fine  dell'applicazione  di  dette  misure
allo scopo di salvaguardare  di  comune  accordo  gli  interessi  del
Centro medesimo.