(Accordo- art. 14)
                             Articolo 14 
   Il Centro dovra'  provvedere  ad  istituire  ed  a  notificare  al
Governo italiano metodi appropriati di soluzione: 
   (a)  per  le  controversie  in  materia  di  contratti  od   altre
controversie di diritto privato alle quali il Centro sia parte; 
   (b) per le controversie nelle quali sara' implicato un funzionario
od un esperto del Centro  che,  per  il  fatto  della  sua  posizione
ufficiale, gode dell'immunita', se questa immunita' none' stata tolta
secondo le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 3.