(Accordo- art. 15)
                             Articolo 15 
   Qualsiasi controversia  tra  l'Organizzazione  Internazionale  del
Lavoro  ed  il  Governo  italiano,  concernente  l'interpretazione  o
l'applicazione del presente Accordo, che non sia risolta per  via  di
negoziati, o con qualunque altro mezzo concordato,  sara'  sottoposta
alla decisione inappellabile di un Tribunale composto di tre arbitri,
uno  scelto  dal  Ministro  degli  Affari  Esteri  della   Repubblica
Italiana,   uno   scelto   dal   Direttore   generale    dell'Ufficio
Internazionale del Lavoro ed il terzo arbitro, che avra' qualita'  di
Presidente del Tribunale, designato di comune accordo dai  primi  due
arbitri o, in caso di disaccordo su tale designazione, dal Presidente
della Corte Internazionale di Giustizia.