(Accordo- art. 2)
                             Articolo 2 
   1. Il Centro ed  i  suoi  beni,  ovunque  situati  e  da  chiunque
posseduti, godranno dell'immunita' di giurisdizione, tranne  in  quei
casi particolari in cui  il  Centro  stesso  vi  abbia  espressamente
rinunciato. 
   2.  I  beni,  i  fondi  e  gli  averi  del  Centro  destinati   al
perseguimento dei suoi  fini  istituzionali,  ovunque  situati  e  da
chiunque posseduti, saranno esenti  da  perquisizioni,  requisizioni,
esproprio, confisca, o da qualsiasi altra  forma  di  intervento,  di
qualsivoglia natura od  origine.  Il  Centro  si  accordera'  con  le
competenti Autorita' italiane per mettere a loro disposizione, a loro
richiesta,   locali   o   terreni   che   si   rendessero   necessari
all'espletamento di operazioni di pubblica sicurezza. 
   3. La eventuale rinuncia  all'immunita'  dalla  giurisdizione  non
comporta rinuncia all'esenzione da misure esecutive per la  quale  e'
necessaria una rinuncia espressa. 
   4. L'immunita' dalla giurisdizione non si applichera' in  caso  di
azione civile intentata  da  un  terzo  per  i  danni  risultanti  da
incidente  causato  da  un  autoveicolo  appartenente  al  Centro,  o
circolante  per  suo  conto,  ne'  in   caso   di   infrazione   alla
regolamentazione  della  circolazione   automobilistica   riguardante
l'autoveicolo stesso.  Con  riguardo  alle  disposizioni  di  cui  al
paragrafo 3, il Centro s'impegna  a  stipulare  apposite  polizze  di
assicurazione allo scopo di garantire il risarcimento  integrale  dei
danni causati ai terzi da un autoveicolo  appartenente  al  Centro  o
circolante per suo conto.