(Accordo- art. 3)
                             Articolo 3 
   1. I locali, gli archivi del Centro ed i suoi  documenti,  ovunque
situati e da chiunque posseduti, sono inviolabili. 
   2.  Nessun  agente  o  funzionario  della  Repubblica  Italiana  o
chiunque  eserciti  una  pubblica  funzione  sul   territorio   della
Repubblica  Italiana,  potra'  entrare  nella  sede  del  Centro  per
esercitarvi le proprie funzioni senza il consenso del Direttore. 
   3. In caso di calamita' naturali, di incendio o  di  altro  evento
che esiga misure immediate di protezione per la  sicurezza  pubblica,
ovvero qualora sia necessario  perseguire  fatti  criminosi  compiuti
fuori  dell'esercizio  delle  attivita'  ufficiali  del  Centro,   il
consenso del Direttore si considerera' presunto. 
   4. Il Direttore usera' ogni diligenza al fine di impedire  che  la
sede divenga un rifugio per coloro che  cercano  di  sfuggire  ad  un
arresto disposto in esecuzione di una legge della Repubblica Italiana
o che sono ricercate per essere estradate in un altro  Paese,  o  che
tentino di sottrarsi alla notifica di un atto giudiziario.