(Accordo- art. 4)
                             Articolo 4 
   1. Le competenti Autorita' italiane useranno ogni  diligenza  allo
scopo di impedire che la tranquillita'  della  sede  sia  turbata  da
persone,  o  gruppi  di  persone,  che  cerchino  di  entrarvi  senza
autorizzazione o che provochino disordini nelle immediate  vicinanze.
A tal fine, esse avranno cura di assicurare una  adeguata  protezione
all'esterno della sede stessa. 
   2. A richiesta debitamente motivata del Direttore,  le  competenti
Autorita' italiane forniranno l'assistenza necessaria per  assicurare
o mantenere l'ordine all'interno della sede del Centro.