Articolo 4 1. Le competenti Autorita' italiane useranno ogni diligenza allo scopo di impedire che la tranquillita' della sede sia turbata da persone, o gruppi di persone, che cerchino di entrarvi senza autorizzazione o che provochino disordini nelle immediate vicinanze. A tal fine, esse avranno cura di assicurare una adeguata protezione all'esterno della sede stessa. 2. A richiesta debitamente motivata del Direttore, le competenti Autorita' italiane forniranno l'assistenza necessaria per assicurare o mantenere l'ordine all'interno della sede del Centro.