(Accordo- art. 5)
                             Articolo 5 
   1. Il Centro, i  suoi  beni,  redditi  ed  averi  sono  esenti  da
qualsiasi forma di imposizione diretta. 
   2. Le operazioni e transazioni che il Centro effettua  nell'ambito
dei suoi fini istituzionali sono esenti  da  ogni  forma  di  imposta
diretta  o  indiretta.  Esse  godono  delle   stesse   esenzioni   ed
agevolazioni di cui possono usufruire le Amministrazioni dello  Stato
italiano.  Il  Centro  e'  inoltre  esente  dall'imposta  sul  valore
aggiunto (IVA) per tutti i negozi concernenti beni e servizi che  gli
sono forniti se il loro valore e' superiore a  centomila  lire.  Tale
ammontare e' soggetto a rivalutazione  nel  quadro  della  pertinente
legislazione  italiana.  Non  sono  altresi'  soggette   all'IVA   le
importazioni  di  beni  di  valore  superiore  al   suddetto   limite
effettuate dal Centro nel quadro dei suoi fini istituzionali. 
   3. Il Centro e' esente, per gli oggetti importati ed esportati per
uso ufficiale, dai dazi doganali e da ogni altra imposta, nonche'  da
ogni proibizione o restrizione all'importazione  o  all'esportazione.
Il Centro e', altresi', esente da ogni diritto  doganale  e  da  ogni
proibizione  o  restrizione   nei   confronti   dell'importazione   o
esportazione di pubblicazioni, pellicole fotografiche, film ed  altro
materiale necessario per le sue attivita' ufficiali di  insegnamento.
Gli articoli importati in  franchigia  potranno  essere  venduti  dal
Centro in territorio italiano tenendo conto dell'interesse del Centro
stesso,  delle  finalita'  delle  esenzioni  in  questione  e   della
normativa italiana in vigore. 
   4. Il Centro e' esente dai dazi doganali e da altre imposizioni  e
restrizioni sull'acquisto o l'importazione  di  non  piu'  di  cinque
autoveicoli, destinati al suo uso ufficiale ed  immatricolati  a  suo
nome nella persona del suo Direttore pro-tempore.  Il  Centro  potra'
rinnovare tali autoveicoli  ad  intervalli  ragionevoli.  Il  Governo
italiano  accordera',  per  ciascuno  di  tali  veicoli,  una   targa
diplomatica,  l'esenzione  dalle   tasse   automobilistiche   ed   un
contingente  di  benzina  oppure  di  altri  carburanti  e  di   olii
lubrificanti in quantita' ed ai  prezzi  in  uso  per  i  capi  delle
rappresentanze diplomatiche estere nella Repubblica Italiana. 
   5. Le esenzioni di cui al presente articolo non si applicano  alle
imposte e tasse che costituiscono la retribuzione di servizi resi.