(Accordo- art. 6)
                             Articolo 6 
   1. Senza essere sottoposto ad alcun controllo, regolamentazione  o
moratoria finanziaria, il Centro potra' procurarsi ed acquisire fondi
e divise, detenerli e disporne liberamente in qualsiasi valuta  anche
in conti bancari. 
   2. Il Centro potra' trasferire liberamente i propri fondi e divise
nella o dalla Repubblica Italiana, in o da ogni altro Paese,  nonche'
convertire ogni valuta in qualsiasi altra valuta. 
   3. Il Governo Italiano fornira' appoggio al Centro affinche'  esso
ottenga le migliori condizioni per quanto riguarda i tassi di  cambio
e le commissioni bancarie.