Articolo 6 1. Senza essere sottoposto ad alcun controllo, regolamentazione o moratoria finanziaria, il Centro potra' procurarsi ed acquisire fondi e divise, detenerli e disporne liberamente in qualsiasi valuta anche in conti bancari. 2. Il Centro potra' trasferire liberamente i propri fondi e divise nella o dalla Repubblica Italiana, in o da ogni altro Paese, nonche' convertire ogni valuta in qualsiasi altra valuta. 3. Il Governo Italiano fornira' appoggio al Centro affinche' esso ottenga le migliori condizioni per quanto riguarda i tassi di cambio e le commissioni bancarie.