(Accordo- art. 7)
                             Articolo 7 
   1. Il Centro godra',  per  le  sue  comunicazioni,  di  condizioni
tariffarie  non  meno  favorevoli  di  quelle  concesse  dal  Governo
italiano a qualsiasi altro governo od organizzazione internazionale. 
   2. Tutte le comunicazioni dirette al Centro, o  ad  uno  dei  suoi
funzionari  presso  la  sede,  e  tutte  le  comunicazioni   esterne,
trasmesse dal Centro con qualsiasi mezzo o sotto qualsiasi forma, non
saranno soggette a censura o ad altre  forme  di  intercettazione  od
interferenza. Quanto previsto dal presente paragrafo  si  estendera',
inoltre, alle pubblicazioni, dati elaborati da computer, fotografie e
pellicole, registrazioni sonore e filmate. 
   3. Il Centro ha il diritto di usare cifrari,  spedire  e  ricevere
comunicazioni ufficiali a mezzo di corrieri o  di  valigie  sigillate
che  godono  degli  stessi  privilegi  ed  immunita'   dei   corrieri
diplomatici e delle valigie diplomatiche.