Articolo 8 1. Le competenti Autorita' italiane adotteranno tutti i provvedimenti atti a facilitare l'entrata in territorio italiano, il soggiorno e l'uscita dallo stesso territorio a tutte le persone convocate al Centro in veste ufficiale, ed in particolare: - i membri e gli organi collegiali del Centro; - i funzionari del Centro ed i membri delle loro famiglie aventi titolo alle prestazioni familiari ai sensi dello Statuto del Personale; - gli esperti ed i consulenti in missione ufficiale per il Centro, come pure i borsisti ed ogni altra persona designata dal Centro per partecipare ai suoi programmi. 2. I visti che possono risultare necessari per le persone suindicate saranno accordati gratuitamente ed il piu' rapidamente possibile, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 13, paragrafo 5.