(Accordo- art. 8)
                             Articolo 8 
   1.  Le  competenti  Autorita'   italiane   adotteranno   tutti   i
provvedimenti atti a facilitare l'entrata in territorio italiano,  il
soggiorno e l'uscita dallo  stesso  territorio  a  tutte  le  persone
convocate al Centro in veste ufficiale, ed in particolare: 
- i membri e gli organi collegiali del Centro; 
- i funzionari del Centro ed i  membri  delle  loro  famiglie  aventi
titolo  alle  prestazioni  familiari  ai  sensi  dello  Statuto   del
Personale; 
- gli esperti ed i consulenti in missione ufficiale  per  il  Centro,
come pure i borsisti ed ogni altra persona designata dal  Centro  per
partecipare ai suoi programmi. 
   2.  I  visti  che  possono  risultare  necessari  per  le  persone
suindicate saranno accordati gratuitamente  ed  il  piu'  rapidamente
possibile, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 13,  paragrafo
5.