(Accordo- art. 9)
                             Articolo 9 
   1. I membri del Consiglio del Centro, del Comitato per i programmi
e   delle   Commissioni   consultive   godranno   dell'immunita'   di
giurisdizione per gli atti, ivi compresi le  parole  e  gli  scritti,
compiuti nell'esercizio delle loro  funzioni.  Tale  immunita'  sara'
mantenuta  anche  dopo  che  gli  interessati  abbiano   cessato   di
esercitare le loro funzioni. 
   2. Le persone di cui al paragrafo precedente  beneficieranno,  nel
corso dei loro viaggi a destinazione o  in  provenienza  dal  Centro,
delle disposizioni pertinenti  della  Convenzione  sui  privilegi  ed
immunita'  delle  Istituzioni  Specializzate  delle  Nazioni   Unite,
approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 21  novembre
1947.  Beneficieranno  inoltre,  nel  corso   del   loro   soggiorno,
dell'insieme  degli  altri  privilegi  e  immunita'  previsti   dalla
Convenzione  suddetta  ed  in  particolare  dell'esenzione  da   ogni
restrizione in materia di cambio. 
   3. L'immunita' della giurisdizione di cui al paragrafo  1  non  si
applichera' in caso di azione civile intentata  da  un  terzo  per  i
danni risultanti da incidente causato da un autoveicolo  appartenente
ad un membro del Consiglio, o del Comitato per i  programmi  o  delle
Commissioni consultive, o circolanti per loro conto, ne' in  caso  di
infrazione alla regolamentazione della  circolazione  automobilistica
riguardante l'autoveicolo citato.