Art. 2. I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline di cui all'art. 1, conferiti dalle facolta' approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale. Il riconoscimento e' disposto previo accertamento della parita' della durata del corso di studi seguito a quella prevista dall'ordinamento universitario italiano per i titoli accademici di equivalente livello; si dovra' anche accertare che l'interessato abbia sostenuto un numero di esami pari a non meno di 13 annualita' d'insegnamento per i titoli da riconoscere come diploma universitario, e pari a non meno di 20 annualita' d'insegnamento per i titoli da riconoscere come laurea. Al predetto fine l'interessato dovra' produrre il titolo accademico conseguito, corredato dall'elenco degli esami sostenuti, in copia rilasciata dalla facolta' che lo ha conferito, autenticata dalla Santa Sede". L'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, mentre resta in attesa di un cortese riscontro, coglie l'occasione per rinnovare all'Eccellentissima Segreteria di Stato - Sezione rapporti con gli Stati - i sensi della sua piu' alta considerazione. ------------ Eccellentissima Segreteria di Stato Sezione rapporti con gli Stati CITTA' DEL VATICANO