Articolo 2 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro sei mesi a decorrere dalla sua notifica (1). Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Gli Stati membri provvedono a comunicazione alla Commissione il testo delle disposzioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.