(Direttiva- art. 2)
                             Articolo 2 
   1.  Gli  Stati  membri  adottano  e  pubblicano  le   disposizioni
legislative,   regolamentari   e   amministrative   necessarie    per
conformarsi alla presente direttiva entro sei mesi a decorrere  dalla
sua notifica (1). Essi ne informano immediatamente la Commissione. 
   2. Gli Stati membri provvedono a comunicazione alla Commissione il
testo delle disposzioni di diritto  interno  che  essi  adottano  nel
settore disciplinato dalla presente direttiva.