(Tabella A)
                                                           TABELLA A 
                     (prevista dall'art. 3, comma 1, lettera  a),  n.
1) 
A) Valore marche previdenziali. 
   Per dichiarazioni, per importazioni definitive,  per  esportazioni
definitive,   per   temporanee   importazioni   e   per    temporanee
esportazioni,  per  cauzioni  merci  estere,  per   introduzioni   in
deposito, per  reimportazioni,  per  riesportazioni  e  lasciapassare
merci estere: 
se il valore dichiarato della merce non 
supera L.30.000.000 . . . . . . . . . . . L. 2.000 
se il valore suddetto supera L. 30.000.000 
ma non L. 60.000.000 . . . . . . . . . . . " 2.600 
se il valore suddetto supera L. 60.000.000 
ma non L. 160.000.000 . . . . . . . . . .. " 4.000 
se il valore suddetto supera L. 160.000.000 
ma non L. 300.000.000 . . . . . . . . . .. " 7.000 
se il valore suddetto supera L. 300.000.000 
ma non L. 500.000.000 . . . . . . . . . .. " 20.000 
se il valore suddetto supera L. 500.000.000 . . . " 40.000 
   Per manifesti di partenza e manifesti  delle  merci  arrivate  per
nave: 
di stazza netta fino a 1.000 tonnellate . . . .. " 5.000 
di stazza netta superiore a 1.000 tonnellate 
ma non a 5.000 tonnellate . . . . . . . . . " 10.000 
di stazza netta superiore a 5.000 tonnellate 
ma non a 10.000 tonnellate . . . . . . . . . " 20.000 
di stazza netta superiore a 10.000 tonnellate . .. " 40.000 
   Per ogni estratto manifesto . . . . . . .. " 2.600 
   Per manifesti di partenza e manifesti 
delle merci arrivate per aeromobili . . . . . . " 5.000 
   Per ogni altra dichiarazione doganale 
o intervento ad essa inerente . . . . . . . . " 2.600 
   Per ogni istanza . . . . . . . . . . . " 4.000 
   Per i documenti di cui ai punti c), d), e), f) e g)  dell'art.  20
del decreto ministeriale 30 ottobre 1973 il valore del contributo  e'
quello stabilito per le dichiarazioni doganali da essi  sostituite  o
in essi comprese. 
   Per ogni prestazione professionale non  riferita  a  dichiarazione
doganale, ivi compresi gli  adempimenti  di  cui  all'art.  7,  commi
1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 30  dicembre  1991,  n.  417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66: 5%
sull'importo del  corrispettivo  fatturato  mediante  versamento  sul
conto corrente postale intestato al fondo entro e non oltre  sessanta
giorni dall'emissione della fattura. 
B) Contributo personale. 
   Contributo personale annuo . . . . . . .. L. 3.840.000 
C) Contributo globale annuo. 
   L'importo del contributo globale annuo dovuto da ciascun  iscritto
al fondo non puo' essere inferiore a L. 6.000.000 cosi' suddivisi: L. 
3.840.000 per contributo personale di cui al punto B) e L.  2.160.000
per contributi di cui al punto A). 
   Nell'ipotesi  in  cui  il  valore  dei  versamenti   relativi   ai
contributi di cui al punto  A)  sia  inferiore  a  L.  2.160.000  gli
interessati  dovranno  effettuare  entro  il  30   giugno   dell'anno
successivo un versamento integrativo del contributo personale fino al
raggiungimento dell'importo di L. 6.000.000.