(Protocollo - art. 4)
                             Articolo 4 
1. Il presente Protocollo e' firmato senza riserva di ratifica  o  di
approvazione o con riserva di ratifica o di approvazione. 
2. Il presente Protocollo si applica a titolo provvisorio dal  giorno
successivo alla sua firma per il  Regno  del  Belgio,  la  Repubblica
federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna,  la
repubblica  francese,  la  Repubblica  italiana,  il  Granducato  del
Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi. Esso entrera'  in  vigore  il
primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui  gli  Stati
nei quali e' entrato in vigore l'Accordo  e  la  Repubblica  ellenica
avranno espresso il loro consenso ad essere  vincolati  dal  presente
Protocollo. 
Nei confronti degli altri Stati, il presente Protocollo  entrera'  in
vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data  in  cui
ognuno  di  essi  avranno  espresso  il  loro  consenso  ad   essere,
vincolati, purche' il presente Protocollo sia entrato  in  vigore  in
conformita' del disposto del paragrafo precedente. 
3. Il Governo del  Granducato  del  Lussemburgo  e'  depositario  del
presente protocollo e ne rimette  copia  conforme  a  ciascuno  degli
altri Governi firmatari. Notifica altresi' ad essi la data della  sua
entrata in vigore.