Articolo 4 1. Il presente Protocollo e' firmato senza riserva di ratifica o di approvazione o con riserva di ratifica o di approvazione. 2. Il presente Protocollo si applica a titolo provvisorio dal giorno successivo alla sua firma per il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi. Esso entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui gli Stati nei quali e' entrato in vigore l'Accordo e la Repubblica ellenica avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo. Nei confronti degli altri Stati, il presente Protocollo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui ognuno di essi avranno espresso il loro consenso ad essere, vincolati, purche' il presente Protocollo sia entrato in vigore in conformita' del disposto del paragrafo precedente. 3. Il Governo del Granducato del Lussemburgo e' depositario del presente protocollo e ne rimette copia conforme a ciascuno degli altri Governi firmatari. Notifica altresi' ad essi la data della sua entrata in vigore.