Articolo 5 Il Governo del Granducato del Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica ellenica copia conforme dell'Accordo nelle lingue francese, italiana, olandese portoghese, spagnola e tedesca. Il testo dell'Accordo, nella versione in lingua greca, e' allegato al presente Protocollo e fa fede alle stesse condizioni degli altri testi dell'Accordo nelle versioni in lingua francese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le proprie firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Madrid, il sei novembre millenovecentonovantadue, nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i sette testi facenti ugualmente fede. Per il Governo del Regno del Belgio Per il Governo della Repubblica federale di Germania Per il Governo della Repubblica ellenica Per il Governo del Regno di Spagna Per il Governo della Repubblica francese Per il Governo della Repubblica italiana Per il Governo del granducato del Lussemburgo Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi Per il Governo della Repubblica portoghese Parte di provvedimento in formato grafico