(Protocollo - art. 5)
                             Articolo 5 
Il Governo del Granducato del Lussemburgo rimette  al  Governo  della
Repubblica  ellenica  copia  conforme   dell'Accordo   nelle   lingue
francese, italiana, olandese portoghese, spagnola e tedesca. 
Il testo dell'Accordo, nella versione in lingua greca, e' allegato al
presente Protocollo e fa fede  alle  stesse  condizioni  degli  altri
testi dell'Accordo  nelle  versioni  in  lingua  francese,  italiana,
olandese, portoghese, spagnola e tedesca. 
In fede  di  che,  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati,  hanno
apposto le proprie firme in calce al presente Protocollo. 
Fatto a  Madrid,  il  sei  novembre  millenovecentonovantadue,  nelle
lingue francese, greca, italiana, olandese,  portoghese,  spagnola  e
tedesca, i sette testi facenti ugualmente fede. 
Per il Governo del Regno del Belgio 
 
Per il Governo della Repubblica federale di Germania 
 
Per il Governo della Repubblica ellenica 
 
Per il Governo del Regno di Spagna 
 
Per il Governo della Repubblica francese 
 
Per il Governo della Repubblica italiana 
 
Per il Governo del granducato del Lussemburgo 
 
Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi 
 
Per il Governo della Repubblica portoghese 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico