(Accordo - art. X)
                             ARTICOLO X 
                      AGEVOLAZIONI FINANZIARIE 
Sezione 14 
   Senza  essere  sottoposto  ad  alcun  controllo,   regolamento   o
moratoria finanziaria, l'Istituto, nel raggiungimento degli obiettivi
istituzionali, puo' liberamente: 
   (a) acquistare o ricevere qualsiasi fondo, titolo,  oro  e  valuta
per tramite di organi autorizzati, detenerli e disporne; 
   (b) detenere e gestire conti esteri e  interni,  fonti,  fondi  di
dotazione, o altre disponibilita' finanziarie in qualsiasi valuta nel
territorio della Repubblica Italiana o altrove; 
   (c) trasferire i suoi fondi, titoli, oro e valute e  altri  valori
nella o dalla Repubblica Italiana, in o da ogni altro Paese  o  entro
il territorio della Repubblica Italiana e convertire qualsiasi valuta
in suo possesso in altra valuta.