ARTICOLO X AGEVOLAZIONI FINANZIARIE Sezione 14 Senza essere sottoposto ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziaria, l'Istituto, nel raggiungimento degli obiettivi istituzionali, puo' liberamente: (a) acquistare o ricevere qualsiasi fondo, titolo, oro e valuta per tramite di organi autorizzati, detenerli e disporne; (b) detenere e gestire conti esteri e interni, fonti, fondi di dotazione, o altre disponibilita' finanziarie in qualsiasi valuta nel territorio della Repubblica Italiana o altrove; (c) trasferire i suoi fondi, titoli, oro e valute e altri valori nella o dalla Repubblica Italiana, in o da ogni altro Paese o entro il territorio della Repubblica Italiana e convertire qualsiasi valuta in suo possesso in altra valuta.