ARTICOLO XI PREVIDENZA SOCIALE E SANITA' Sezione 15 L'Istituto garantira' che i membri del personale abbiano una adeguata copertura di previdenza sociale e sanita'. In esecuzione di questa Sezione l'Istituto puo' adottare una sua propria copertura previdenziale e di sanita' o adottare per tutto o parte del personale coperture previdenziali e di sanita' dello Stato Italiano o di altro Stato.