(Accordo - art. XI)
                             ARTICOLO XI 
                    PREVIDENZA SOCIALE E SANITA' 
Sezione 15 
   L'Istituto garantira' che  i  membri  del  personale  abbiano  una
adeguata copertura di previdenza sociale e sanita'. In esecuzione  di
questa Sezione l'Istituto puo' adottare  una  sua  propria  copertura
previdenziale e di sanita' o adottare per tutto o parte del personale
coperture previdenziali e di sanita' dello Stato Italiano o di  altro
Stato.