ARTICOLO XIII RAPPRESENTANTI DI STATI E MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ISTITUTO Sezione 17 I rappresentanti degli Stati firmatari dell'Accordo per la creazione dell'Istituto Internazionale di Diritto per lo Sviluppo ("I Rappresentanti") e i membri del Consiglio Direttivo dell'Istituto ("I Membri del Consiglio"), nell'espletamento delle loro funzioni, godranno dei seguenti privilegi ed immunita': (a) inviolabilita' personale, compresa l'immunita' dall'arresto o dal fermo; (b) immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere, ad eccezione di quanto previsto alla lettera (c), per parole dette o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunita' sara' mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni; (c) l'immunita' giurisdizionale non verra' applicata alle giurisdizioni civili e amministrative della repubblica Italiana in relazione ad una azione promossa per danni derivanti da un incidente causato ad un automezzo, natante, o aereo utilizzato da o di proprieta' delle persone interessate, nonche' ai casi di infrazioni alla disciplina sulla circolazione stradale riguardante detti automezzi; (d) inviolabilita' di tutte le carte e documenti; (e) esenzione dalle restrizioni relative all'immigrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale; (f) le stesse facilitazioni in materia di restrizioni valutarie o di cambio accordate a rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea; (g) le stesse immunita' e facilitazioni per i bagagli personali e ufficiali accordate a membri di missioni diplomatiche di rango equivalente, nel rispetto delle misure di sicurezza che uno Stato puo' applicare secondo il diritto internazionale; (h) esenzione, nella misura del possibile, da tutti i tributi e le imposte personali, o reali, nazionali o regionali o comunali ad eccezione di quelle specificate dall'articolo 34 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961. Sezione 18 I Rappresentanti o Membri del Consiglio indicati nella Sezione 17, aventi cittadinanza italiana o residenza permanente nella Repubblica Italiana godranno soltanto dei privilegi e delle immunita' previste in materia di immunita' giurisdizionale e di inviolabilita' per gli atti ufficiali da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Sezione 19 I coniugi dei Rappresentanti o dei Membri del Consiglio indicati nella Sezione 17 che li accompagnano e che non hanno la cittadinanza Italiana o la residenza permanente nella Repubblica Italiana, godranno dei privilegi e delle immunita' indicate alla lettera (e) della Sezione 17.