(Accordo - art. XIV)
                            ARTICOLO XIV 
               ESPERTI E FUNZIONARI DI ORGANIZZAZIONI 
Sezione 20 
   Gli esperti che non facciano parte  del  personale  dell'Istituto,
che compiano missioni ufficiali per conto  dell'Istituto  o  prestino
servizio presso organi sussidiari dell'Istituto  e  i  funzionari  di
organizzazioni intergovernative e non-governative in visita presso la
sede  centrale  dell'Istituto  per  motivi  ufficiali,  godranno  dei
privilegi e delle immunita' necessari  per  l'indipendente  esercizio
dei loro compiti.