(Accordo - art. XI)
                             ARTICOLO XV 
                       PERSONALE DELL'ISTITUTO 
Sezione 21 
   Il personale dell'Istituto godra' nel territorio  e  nei  riguardi
della Repubblica Italiana dei seguenti privilegi e immunita': 
   (a) immunita' da custodia cautelare, eccetto in caso di  flagranza
o di reato commesso nella Repubblica Italiana che comporti secondo la
legge Italiana una pena detentiva non inferiore  nel  massimo  a  tre
anni, nel qual caso le competenti Autorita'  italiane  notificheranno
immediatamente tale custodia al Direttore; 
   (b)  immunita'  dal  sequestro  e  dall'ispezione   del   bagaglio
ufficiale; 
   (c) immunita' dall'ispezione del bagaglio personale per  i  membri
del  personale  indicati  nella  Sezione  22,  fatta  eccezione   per
controlli per motivi di sicurezza; 
   (d) immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere  per  le  parole
dette o scritte e per tutti gli atti  compiuti  nell'esercizio  delle
loro funzioni ufficiali, essendo inteso che  questa  immunita'  sara'
mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di far parte
del personale dell'Istituto; 
   (e) esenzione per i  membri  del  personale  che  non  abbiano  la
cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti,  da  ogni
forma  di  imposta  diretta  sui  salari,  emolumenti,  indennita'  e
pensioni pagati dall'Istituto o per conto di esso; 
   (f) esenzione, per i membri  del  personale  che  non  abbiano  la
cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti,  da  ogni
forma di tassazione diretta sul reddito  derivante  da  fonti  al  di
fuori della Repubblica Italiana; 
   (g) esenzione per se stessi, i propri  coniugi  e  i  familiari  a
carico, dalle restrizioni sull'immigrazione  e  dalle  formalita'  di
registrazione degli stranieri; 
   (h) per i membri del personale non aventi cittadinanza e  che  non
siano residenti permanenti, liberta' di detenere nel territorio della
Repubblica Italiana o altrove,  titoli  esteri,  valuta  straniera  o
conti in qualsiasi valuta e  altri  beni  mobili  od  immobili.  Tali
membri del personale  potranno  liberamente  portare  i  loro  titoli
esteri o la valuta  estera  fuori  del  territorio  della  Repubblica
Italiana o effettuare trasferimenti all'estero. I suddetti membri del
personale potranno, nel corso dell'impiego  presso  l'Istituto  o  al
momento della cessazione di tale impiego,  esportare  dal  territorio
della Repubblica Italiana un ammontare  pari  all'80%  degli  importi
ricevuti dall'Istituto in valuta italiana  nonche'  un  importo  pari
all'intero ammontare dei  fondi  in  qualsiasi  valuta  dagli  stessi
importati nel territorio della  Repubblica  Italiana  tramite  organi
autorizzati; 
   (i) il diritto di importare, franco dogana e di altre imposizioni,
proibizioni   e   restrizioni   sulle   importazioni,   al    momento
dell'assunzione iniziale del loro posto, i  loro  mobili  ed  effetti
personali inclusa una automobile, in una o  piu'  spedizioni  succes-
sive, che saranno effettuate entro un periodo di tempo ragionevole ed
in ogni caso entro 18 mesi dalla data in cui essi sono immessi  nelle
funzioni all'Istituto; 
   (j) i  membri  del  personale  che  non  abbiano  la  cittadinanza
italiana  e  che  non  siano  residenti  permanenti  compresi   nella
categoria Professionale dell'Istituto, avranno diritto a: 
        (i) acquistare, franco dogana senza altre imposizioni, 
               proibizioni e restrizioni sulle importazioni ovvero in 
                   esenzione fiscale, un autoveicolo nuovo al momento 
                  della loro assunzione. Questo diritto dovra' essere 
                    esercitato entro 18 mesi dalla data di assunzione 
                   presso l'Istituto. L'autoveicolo non potra' essere 
                   venduto entro 36 mesi dalla data di acquisto dello 
              stesso in Italia. 
        (ii) esenzione dalla tassa di circolazione; 
        (iii) un contingente di benzina o di altri carburanti e di 
                 oli lubrificanti in quantita' e ai prezzi in uso per 
              membri di missioni diplomatiche di rango equivalente. 
Sezione 22 
   Oltre ai privilegi e  alle  immunita'  specificate  nella  Sezione
precedente, al Direttore o  all'alto  funzionario  dell'Istituto  che
sostituisca il Direttore durante la sua assenza, saranno accordati  i
privilegi e le immunita', le esenzioni e  le  facilitazioni  concesse
agli Ambasciatori capi di missione, sempre che  non  siano  cittadini
italiani o residenti permanenti in Italia. 
Sezione 23 
   L'Istituto comunichera' al Governo ogni  anno  la  lista  del  suo
personale nonche' le eventuali variazioni. 
Sezione 24 
   Il Governo rilascera' ai membri del  personale  dell'Istituto,  ai
loro coniugi e  ai  familiari  a  carico  che  godano  di  privilegi,
immunita' e  facilitazioni,  una  carta  di  identita'  speciale  che
attesti la qualifica del titolare.