(Accordo - art. XVI)
                            ARTICOLO XVI 
                SCOPO DEI PRIVILEGI E DELLE IMMUNITA' 
              E COOPERAZIONE CON LE AUTORITA' ITALIANE 
Sezione 25 
   (a) I privilegi e le immunita' previste negli Articoli da  XIII  a
XV sono conferiti nell'interesse  dell'Istituto  e  non  a  vantaggio
personale degli interessati. Le Autorita'  specificate  alla  lettera
(b) seguente avranno il diritto ed il dovere di togliere  l'immunita'
in tutti i casi in cui l'immunita' impedisce il corso della giustizia
e sempre che possa essere tolta  senza  pregiudizio  degli  interessi
dell'Istituto. 
   (b) Le Autorita' cui si riferisce la lettera (a) precedente, sono: 
        (i) i Governi stessi in riferimento ai  loro  Rappresentanti;
        (ii) il Presidente del Consiglio Direttivo in riferimento ai 
              Membri del Consiglio; 
        (iii) l'Assemblea in riferimento al Presidente del Consiglio 
                Direttivo, alle persone menzionate nell'Art. XIV e al 
              Direttore; 
        (iv) il Direttore in riferimento ad altri membri del 
              personale. 
   (c) L'Istituto ed il suo personale coopereranno in ogni  occasione
con  le  Autorita'  italiane  competenti  per  facilitare  la   buona
amministrazione  della   giustizia,   assicurare   l'osservanza   dei
regolamenti di  polizia  per  evitare  qualsiasi  abuso  relativo  ai
privilegi e alle immunita' concessi ai sensi del presente Accordo. 
   (d) Senza pregiudizio dei privilegi e  delle  immunita'  conferiti
dal presente Accordo, tutte le persone che godono di tali privilegi e
immunita' hanno l'obbligo di rispettare le leggi e i  regolamenti  in
vigore sul territorio della Repubblica Italiana. Tali  persone  hanno
inoltre l'obbligo di non interferire negli affari interni  di  questo
Stato. 
   (e)  Nessuna  disposizione  del  presente  Accordo  pregiudica  il
diritto del Governo della Repubblica Italiana di adottare misure  che
dovessero rendersi indispensabili per motivi di  sicurezza.  In  tali
casi il Governo dovra', ogni qualvolta cio' sia possibile,  informare
il Direttore prima dell'adozione di dette misure.