ARTICOLO XVI SCOPO DEI PRIVILEGI E DELLE IMMUNITA' E COOPERAZIONE CON LE AUTORITA' ITALIANE Sezione 25 (a) I privilegi e le immunita' previste negli Articoli da XIII a XV sono conferiti nell'interesse dell'Istituto e non a vantaggio personale degli interessati. Le Autorita' specificate alla lettera (b) seguente avranno il diritto ed il dovere di togliere l'immunita' in tutti i casi in cui l'immunita' impedisce il corso della giustizia e sempre che possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi dell'Istituto. (b) Le Autorita' cui si riferisce la lettera (a) precedente, sono: (i) i Governi stessi in riferimento ai loro Rappresentanti; (ii) il Presidente del Consiglio Direttivo in riferimento ai Membri del Consiglio; (iii) l'Assemblea in riferimento al Presidente del Consiglio Direttivo, alle persone menzionate nell'Art. XIV e al Direttore; (iv) il Direttore in riferimento ad altri membri del personale. (c) L'Istituto ed il suo personale coopereranno in ogni occasione con le Autorita' italiane competenti per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia per evitare qualsiasi abuso relativo ai privilegi e alle immunita' concessi ai sensi del presente Accordo. (d) Senza pregiudizio dei privilegi e delle immunita' conferiti dal presente Accordo, tutte le persone che godono di tali privilegi e immunita' hanno l'obbligo di rispettare le leggi e i regolamenti in vigore sul territorio della Repubblica Italiana. Tali persone hanno inoltre l'obbligo di non interferire negli affari interni di questo Stato. (e) Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica il diritto del Governo della Repubblica Italiana di adottare misure che dovessero rendersi indispensabili per motivi di sicurezza. In tali casi il Governo dovra', ogni qualvolta cio' sia possibile, informare il Direttore prima dell'adozione di dette misure.