(Accordo - art. XVII)
                            ARTICOLO XVII 
                    SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Sezione 26 
   Qualsiasi controversia tra l'Istituto  e  il  Governo  concernente
l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo  o  qualsiasi
questione riguardante la sede centrale o le relazioni tra  l'Istituto
e il Governo, che  non  sia  risolta  per  via  di  negoziati  o  con
qualunque altro mezzo di  regolamento  concordato,  sara'  sottoposta
alla decisione di un tribunale composto da tre arbitri: uno  nominato
dal Direttore, uno nominato dal Governo e il terzo, che  fungera'  da
Presidente del Tribunale, designato dai due primi arbitri. Se i primi
due arbitri non raggiungono un accordo sulla scelta del  terzo  entro
sei mesi dalla  data  della  loro  nomina,  il  terzo  arbitro  sara'
designato dal Presidente della Corte Internazionale di  Giustizia  su
richiesta dell'una o dell'altra parte. Un voto di  maggioranza  degli
arbitri sara' sufficiente per giungere ad una decisione, comprese  le
decisioni in materia procedurale, che sara' definitiva  e  vincolante
per le parti.