(Accordo - art. XVIII)
                           ARTICOLO XVIII 
                         DISPOSIZIONI FINALI 
Sezione 27 
   (a) Il presente Accordo entrera' in vigore  il  primo  giorno  del
mese successivo alla data in cui esso sara'  approvato  dall'Istituto
ed  in  cui  il  Governo  Italiano  avra'   notificato   all'Istituto
l'avvenuta ratifica. 
   (b)  A  domanda  di  una  o   dell'altra   parte   avranno   luogo
consultazioni per eventuali modificazioni al presente Accordo. 
   (c) Questo Accordo rimarra' in  vigore  per  tutto  il  tempo  che
l'Istituto manterra' la propria sede nella Repubblica Italiana se non
risolto anticipatamente per concorde volonta' delle parti. 
Fatto a Roma, il 28 marzo 1992 in  un  solo  esemplare  nelle  lingue
Italiana ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede. 
    



PER LA REPUBBLICA              PER L'ISTITUTO INTERNAZIONALE
ITALIANA                          DI DIRITTO PER LO SVILUPPO

    
 

              Parte di provvedimento in formato grafico