(Accordo - Allegato)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 
   Signor Direttore, 
   per rispondere ad analoga richiesta  delle  autorita'  finanziarie
della Repubblica Italiana, le propongo che il testo  dell'accordo  di
sede firmato tra la Repubblica italiana e  l'Istituto  Internazionale
di Diritto per lo Sviluppo, in data 28 marzo 1992 sia modificato come
segue: 
                             ARTICOLO IX 
                       Esenzione dalle imposte 
   SEZIONE 12: 
   l'Istituto, le sue proprieta', redditi e beni di  cui  all'art.  1
lett. d) del presente accordo, saranno  esentati,  nell'ambito  delle
sue attivita' istituzionali, come  previste  dall'accordo  istitutivo
del  5  febbraio  1988  ratificato  dalla  Repubblica   Italiana   il
28.5.1993, da ogni imposizione diretta e da  diritti  riscossi  dallo
Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni. 
   SEZIONE 13: 
   a) Per il raggiungimento  dei  propri  fini  istituzionali  e  per
quanto riguarda gli acquisti, i servizi e le transazioni,  l'Istituto
godra',  agli  effetti  delle  imposte  di  registro,  ipotecarie   e
catastali,  delle  stesse  esenzioni  e  agevolazioni  concesse  alle
amministrazioni statali italiane, ivi comprendendo l'imposta di bollo
sugli atti, contratti formalita'  operazioni  finanziarie  occorrenti
per il conseguimento delle sue finalita'. 
   b)  Per  quanto  concerne  l'esenzione  dall'"imposta  sul  valore
aggiunto (IVA)" l'Istituto godra' della non imponibilita' al  tributo
su acquisti rilevanti connessi al raggiungimento dei  suoi  obiettivi
istituzionali ed  all'esercizio  delle  sue  funzioni.  Ai  fini  del
presente accordo, per acquisto rilevante  si  intende  l'acquisto  di
merci o la prestazione di servizi per  un  valore  superiore  a  lire
italiane  centomila  o  per  il  maggior  valore  che  potra'  essere
stabilito in linea generale dalle competenti autorita' italiane. 
   c) L'Istituto sara' esente dalle imposte di consumo sui  materiali
per la costruzione di immobili destinati al suo uso ufficiale. 
   d) L'Istituto sara' anche esentato dal pagamento delle imposte  di
consumo e relative  addizionali  sull'energia  elettrica  e  sul  gas
metano consumato dall'IDLI, con  esclusione  degli  impianti  ad  uso
privato. 
   e) L'Istituto sara' esentato da diritti doganali e da  ogni  altra
impostazione, divieto e restrizione su  merci  di  qualsiasi  natura,
importate o esportate dall'Istituto per attivita' istituzionali fatte
salve le esigenze  di  natura  sanitaria  e  fitosanitaria.  Tuttavia
l'Istituto non chiedera' l'esenzione da diritti doganali  e  da  ogni
altra impostazione su merci importate per un valore inferiore a  lire
italiane centomila o ad altro maggior valore che competenti autorita'
italiane potranno fissare in linea generale. 
   f) L'Istituto sara' esente da diritti doganali  e  da  ogni  altro
diritto, come pure  da  ogni  divieto  o  restrizione,  relativamente
all'importazione  degli  autoveicoli  destinati  all'"uso  ufficiale"
dell'Istituto  e  dei  pezzi  ricambio  dei  medesimi.  Per  i  detti
autoveicoli, che saranno immatricolati con serie speciali, l'Istituto
beneficiera' altresi' dell'esenzione delle tasse automobilistiche.  I
carburanti ed i  lubrificanti  occorrenti  per  i  veicoli  anzidetti
saranno ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali e
esenzione dalle imposte di fabbricazione in limiti di contingenti  da
fissare mediante accordo tra l'Amministrazione italiana delle Finanze
e l'Istituto. 
   g) Le esenzioni ed agevolazioni previste nel presente articolo non
si applicheranno  a  tasse  e  dazi  corrispettivi  di  servizi  resi
all'Istituto. 
                             ARTICOLO XI 
                  Assicurazioni sociali e sanitarie 
   1. Il personale dell'Istituto sara'  obbligatoriamente  assicurato
per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e  la  previdenza,  presso
Fondi o Istituti assicurativi pubblici o privati dello Stato Italiano
o  di  altro  Stato,  i  cui  Regolamenti  devono  essere  portati  a
conoscenza  delle   competenti   Autorita'   italiane.   L'assistenza
sanitaria  obbligatoria  deve  comprendere  i  familiari  a   carico,
individuati ai sensi del pertinente Regolamento. 
   2.  I  contributi  previdenziali   e   sanitari   previsti   dalla
legislazione italiana non sono dovuti  sugli  emolumenti  corrisposti
dall'Istituto o per  suo  conto  al  suo  personale.  Tuttavia  detto
personale se di cittadinanza italiana, e'  tenuto  al  pagamento  del
contributo  di  assistenza  sanitaria  sui  redditi   soggetti   alla
dichiarazione annuale dei redditi (IRPEF), diversi  dagli  emolumenti
corrisposti dall'Istituto o per suo conto. 
   3. Le prestazioni  sanitarie  direttamente  erogate  dal  Servizio
Sanitario   Nazionale   sono   integralmente   rimborsate   dall'Ente
Assicurativo prescelto dall'IDLI o  dall'interessato  alla  struttura
che ha erogato la prestazione. 
   Se l'IDLI concorda con quanto sopra proposto la presente lettera e
la sua risposta, Signor Direttore,  costituiranno  atto  modificativo
dell'accordo firmato il 28 marzo 1992  che,  unitamente  allo  stesso
sara' sottoposto alle procedure di ratifica previste dall'ordinamento
italiano. 
   Voglio gradire Signor Direttore, i sensi della piu' alta 
considerazione 
Roma, 19 luglio 1993 
(firma) 
Dottor Michael HAGER 
Direttore dell'Istituto Internazionale 
di Diritto per lo Sviluppo 
ROMA 

              Parte di provvedimento in formato grafico

               INTERNATIONAL DEVELOPMENT LAW INSTITUTE 
          INSTITUT INTERNATIONAL DE DROIT DU DEVELOPPEMENT 
Roma, 19 luglio 1993 
Professor Luigi Ferrari-Bravo 
Capo del Servizio del Contenzioso 
Diplomatico 
Ministero degli Affari Esteri 
Piazzale della Farnesina 
Roma 
Egregio Professore, 
Riferendosi alla Sua lettera del 19 luglio 1993 concernente l'accordo
di sede tra la Repubblica Italiana  e  l'Istituto  Internazionale  di
Diritto per lo Sviluppo firmato il  28  marzo  1992,  ho  l'onore  di
comunicarLe che le modifiche proposte a detto accordo,  elencate  qui
di seguito, sono accettate dall'IDLI: 
                             ARTICOLO IX 
                       Esenzione dalle imposte 
   SEZIONE 12: 
   l'Istituto, le sue proprieta', redditi e beni in  cui  all'art.  1
lett. d) del presente accordo, saranno  esentati,  nell'ambito  delle
sue attivita' istituzionali, come  previste  dall'accordo  istitutivo
del  5  febbraio  1988  ratificato  dalla  Repubblica   Italiana   il
28/5/1993, da ogni imposizione diretta e da  diritti  riscossi  dallo
Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni. 
   SEZIONE 13: 
   a) Per il raggiungimento  dei  propri  fini  istituzionali  e  per
quanto riguarda gli acquisti, i servizi e le transazioni,  l'Istituto
godra'  agli  effetti  delle  imposte  di  registro,   ipotecarie   e
catastali,  delle  stesse  esenzioni  e  agevolazioni  concesse  alle
amministrazioni statali italiane, ivi comprendendo l'imposta di bollo
sugli atti, contratti, formalita' operazioni  finanziarie  occorrenti
per il conseguimento delle sue finalita'. 
   b)  Per  quanto  concerne  l'esenzione  dall"'imposta  sul  valore
aggiunto (IVA)", l'Istituto godra' della non imponibilita' al tributo
su acquisti rilevanti connessi al raggiungimento dei  suoi  obiettivi
istituzionali ed  all'esercizio  delle  sue  funzioni.  Ai  fini  del
presente accordo, per acquisto rilevante  si  intende  l'acquisto  di
merci o le prestazioni di servizi per  un  valore  superiore  a  lire
italiane  centomila  o  per  il  maggior  valore  che  potra'  essere
stabilito in linea generale dalle competenti autorita' italiane. 
   c)  L'Istituto  sara'  esentato  dalle  imposte  di  consumo   sui
materiali per  la  costruzione  di  immobili  destinati  al  suo  uso
ufficiale. 
   d) L'Istituto sara' anche esente dal pagamento  delle  imposte  di
consumo e relative  addizionali  sull'energia  elettrica  e  sul  gas
metano consumato dall'IDLI, con  esclusione  degli  impianti  ad  uso
privato. 
   e) L'Istituto sara' esentato da diritti doganali e da  ogni  altra
impostazione, divieto e restrizione su  merci  di  qualsiasi  natura,
importate o esportate dall'Istituto per attivita' istituzionali fatte
salve le esigenze  di  natura  sanitaria  e  fitosanitaria.  Tuttavia
l'Istituto non chiedera' l'esenzione da diritti doganali  e  da  ogni
altra impostazione su merci importate per un valore inferiore a  lire
italiane centomila o ad altro maggior valore che competenti autorita'
italiane potranno fissare in linea generale. 
   f) L'Istituto sara' esente da diritti doganali  e  da  ogni  altro
diritto, come pure  da  ogni  divieto  o  restrizione,  relativamente
all'importazione  degli  autoveicoli  destinati  all'"uso  ufficiale"
dell'Istituto  e  dei  pezzi  ricambio  dei  medesimi.  Per  i  detti
autoveicoli, che saranno immatricolati con serie speciali, l'Istituto
beneficiera' altresi' dell'esenzione delle tasse automobilistiche.  I
carburanti ed i  lubrificanti  occorrenti  per  i  veicoli  anzidetti
saranno ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali e
esenzione dalle imposte di fabbricazione in limiti di contingenti  da
fissare  mediante  l'accordo  tra  l'Amministrazione  italiana  delle
Finanze e l'Istituto. 
   g) Le esenzioni ed agevolazioni previste nel presente articolo non
si applicheranno  a  tasse  e  dazi  corrispettivi  di  servizi  resi
all'Istituto. 
                             ARTICOLO XI 
                  Assicurazioni sociali e sanitarie 
   1. Il personale dell'Istituto sara'  obbligatoriamente  assicurato
per  quanto  riguarda  l'assistenza  sanitaria  obbligatoria   e   la
previdenza, presso Fondi o Istituti assicurativi pubblici  o  privati
dello Stato Italiano o di  altro  Stato,  i  cui  Regolamenti  devono
essere portati a  conoscenza  delle  competenti  Autorita'  italiane.
L'assistenza  sanitaria  deve  comprendere  i  familiari  a   carico,
individuati ai sensi del pertinente Regolamento. 
   2.  I  contributi  previdenziali   e   sanitari   previsti   dalla
legislazione italiana non sono dovuti  sugli  emolumenti  corrisposti
dall'Istituto o per  suo  conto  al  suo  personale.  Tuttavia  detto
personale se di cittadinanza italiana, e'  tenuto  al  pagamento  del
contributo  di  assistenza  sanitaria  sui  redditi   soggetti   alla
dichiarazione annuale dei redditi (IRPEF), diversi  dagli  emolumenti
corrisposti dall'Istituto o per suo conto. 
   3. Le prestazioni  sanitarie  direttamente  erogate  dal  Servizio
Sanitario   nazionale   sono   integralmente   rimborsate   dall'Ente
Assicurativo prescelto dall'IDLI o  dall'interessato  alla  struttura
che ha erogato la prestazione. 
La prego di accettare, Professore, i sensi della mia piu' alta stima. 
                                                              (firma) 
                                                     L. Michael Hager 
                                                            Direttore 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico