MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Signor Direttore, per rispondere ad analoga richiesta delle autorita' finanziarie della Repubblica Italiana, le propongo che il testo dell'accordo di sede firmato tra la Repubblica italiana e l'Istituto Internazionale di Diritto per lo Sviluppo, in data 28 marzo 1992 sia modificato come segue: ARTICOLO IX Esenzione dalle imposte SEZIONE 12: l'Istituto, le sue proprieta', redditi e beni di cui all'art. 1 lett. d) del presente accordo, saranno esentati, nell'ambito delle sue attivita' istituzionali, come previste dall'accordo istitutivo del 5 febbraio 1988 ratificato dalla Repubblica Italiana il 28.5.1993, da ogni imposizione diretta e da diritti riscossi dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni. SEZIONE 13: a) Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e per quanto riguarda gli acquisti, i servizi e le transazioni, l'Istituto godra', agli effetti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle stesse esenzioni e agevolazioni concesse alle amministrazioni statali italiane, ivi comprendendo l'imposta di bollo sugli atti, contratti formalita' operazioni finanziarie occorrenti per il conseguimento delle sue finalita'. b) Per quanto concerne l'esenzione dall'"imposta sul valore aggiunto (IVA)" l'Istituto godra' della non imponibilita' al tributo su acquisti rilevanti connessi al raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali ed all'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente accordo, per acquisto rilevante si intende l'acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore a lire italiane centomila o per il maggior valore che potra' essere stabilito in linea generale dalle competenti autorita' italiane. c) L'Istituto sara' esente dalle imposte di consumo sui materiali per la costruzione di immobili destinati al suo uso ufficiale. d) L'Istituto sara' anche esentato dal pagamento delle imposte di consumo e relative addizionali sull'energia elettrica e sul gas metano consumato dall'IDLI, con esclusione degli impianti ad uso privato. e) L'Istituto sara' esentato da diritti doganali e da ogni altra impostazione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Istituto per attivita' istituzionali fatte salve le esigenze di natura sanitaria e fitosanitaria. Tuttavia l'Istituto non chiedera' l'esenzione da diritti doganali e da ogni altra impostazione su merci importate per un valore inferiore a lire italiane centomila o ad altro maggior valore che competenti autorita' italiane potranno fissare in linea generale. f) L'Istituto sara' esente da diritti doganali e da ogni altro diritto, come pure da ogni divieto o restrizione, relativamente all'importazione degli autoveicoli destinati all'"uso ufficiale" dell'Istituto e dei pezzi ricambio dei medesimi. Per i detti autoveicoli, che saranno immatricolati con serie speciali, l'Istituto beneficiera' altresi' dell'esenzione delle tasse automobilistiche. I carburanti ed i lubrificanti occorrenti per i veicoli anzidetti saranno ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali e esenzione dalle imposte di fabbricazione in limiti di contingenti da fissare mediante accordo tra l'Amministrazione italiana delle Finanze e l'Istituto. g) Le esenzioni ed agevolazioni previste nel presente articolo non si applicheranno a tasse e dazi corrispettivi di servizi resi all'Istituto. ARTICOLO XI Assicurazioni sociali e sanitarie 1. Il personale dell'Istituto sara' obbligatoriamente assicurato per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e la previdenza, presso Fondi o Istituti assicurativi pubblici o privati dello Stato Italiano o di altro Stato, i cui Regolamenti devono essere portati a conoscenza delle competenti Autorita' italiane. L'assistenza sanitaria obbligatoria deve comprendere i familiari a carico, individuati ai sensi del pertinente Regolamento. 2. I contributi previdenziali e sanitari previsti dalla legislazione italiana non sono dovuti sugli emolumenti corrisposti dall'Istituto o per suo conto al suo personale. Tuttavia detto personale se di cittadinanza italiana, e' tenuto al pagamento del contributo di assistenza sanitaria sui redditi soggetti alla dichiarazione annuale dei redditi (IRPEF), diversi dagli emolumenti corrisposti dall'Istituto o per suo conto. 3. Le prestazioni sanitarie direttamente erogate dal Servizio Sanitario Nazionale sono integralmente rimborsate dall'Ente Assicurativo prescelto dall'IDLI o dall'interessato alla struttura che ha erogato la prestazione. Se l'IDLI concorda con quanto sopra proposto la presente lettera e la sua risposta, Signor Direttore, costituiranno atto modificativo dell'accordo firmato il 28 marzo 1992 che, unitamente allo stesso sara' sottoposto alle procedure di ratifica previste dall'ordinamento italiano. Voglio gradire Signor Direttore, i sensi della piu' alta considerazione Roma, 19 luglio 1993 (firma) Dottor Michael HAGER Direttore dell'Istituto Internazionale di Diritto per lo Sviluppo ROMA Parte di provvedimento in formato grafico INTERNATIONAL DEVELOPMENT LAW INSTITUTE INSTITUT INTERNATIONAL DE DROIT DU DEVELOPPEMENT Roma, 19 luglio 1993 Professor Luigi Ferrari-Bravo Capo del Servizio del Contenzioso Diplomatico Ministero degli Affari Esteri Piazzale della Farnesina Roma Egregio Professore, Riferendosi alla Sua lettera del 19 luglio 1993 concernente l'accordo di sede tra la Repubblica Italiana e l'Istituto Internazionale di Diritto per lo Sviluppo firmato il 28 marzo 1992, ho l'onore di comunicarLe che le modifiche proposte a detto accordo, elencate qui di seguito, sono accettate dall'IDLI: ARTICOLO IX Esenzione dalle imposte SEZIONE 12: l'Istituto, le sue proprieta', redditi e beni in cui all'art. 1 lett. d) del presente accordo, saranno esentati, nell'ambito delle sue attivita' istituzionali, come previste dall'accordo istitutivo del 5 febbraio 1988 ratificato dalla Repubblica Italiana il 28/5/1993, da ogni imposizione diretta e da diritti riscossi dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni. SEZIONE 13: a) Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e per quanto riguarda gli acquisti, i servizi e le transazioni, l'Istituto godra' agli effetti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle stesse esenzioni e agevolazioni concesse alle amministrazioni statali italiane, ivi comprendendo l'imposta di bollo sugli atti, contratti, formalita' operazioni finanziarie occorrenti per il conseguimento delle sue finalita'. b) Per quanto concerne l'esenzione dall"'imposta sul valore aggiunto (IVA)", l'Istituto godra' della non imponibilita' al tributo su acquisti rilevanti connessi al raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali ed all'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente accordo, per acquisto rilevante si intende l'acquisto di merci o le prestazioni di servizi per un valore superiore a lire italiane centomila o per il maggior valore che potra' essere stabilito in linea generale dalle competenti autorita' italiane. c) L'Istituto sara' esentato dalle imposte di consumo sui materiali per la costruzione di immobili destinati al suo uso ufficiale. d) L'Istituto sara' anche esente dal pagamento delle imposte di consumo e relative addizionali sull'energia elettrica e sul gas metano consumato dall'IDLI, con esclusione degli impianti ad uso privato. e) L'Istituto sara' esentato da diritti doganali e da ogni altra impostazione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Istituto per attivita' istituzionali fatte salve le esigenze di natura sanitaria e fitosanitaria. Tuttavia l'Istituto non chiedera' l'esenzione da diritti doganali e da ogni altra impostazione su merci importate per un valore inferiore a lire italiane centomila o ad altro maggior valore che competenti autorita' italiane potranno fissare in linea generale. f) L'Istituto sara' esente da diritti doganali e da ogni altro diritto, come pure da ogni divieto o restrizione, relativamente all'importazione degli autoveicoli destinati all'"uso ufficiale" dell'Istituto e dei pezzi ricambio dei medesimi. Per i detti autoveicoli, che saranno immatricolati con serie speciali, l'Istituto beneficiera' altresi' dell'esenzione delle tasse automobilistiche. I carburanti ed i lubrificanti occorrenti per i veicoli anzidetti saranno ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali e esenzione dalle imposte di fabbricazione in limiti di contingenti da fissare mediante l'accordo tra l'Amministrazione italiana delle Finanze e l'Istituto. g) Le esenzioni ed agevolazioni previste nel presente articolo non si applicheranno a tasse e dazi corrispettivi di servizi resi all'Istituto. ARTICOLO XI Assicurazioni sociali e sanitarie 1. Il personale dell'Istituto sara' obbligatoriamente assicurato per quanto riguarda l'assistenza sanitaria obbligatoria e la previdenza, presso Fondi o Istituti assicurativi pubblici o privati dello Stato Italiano o di altro Stato, i cui Regolamenti devono essere portati a conoscenza delle competenti Autorita' italiane. L'assistenza sanitaria deve comprendere i familiari a carico, individuati ai sensi del pertinente Regolamento. 2. I contributi previdenziali e sanitari previsti dalla legislazione italiana non sono dovuti sugli emolumenti corrisposti dall'Istituto o per suo conto al suo personale. Tuttavia detto personale se di cittadinanza italiana, e' tenuto al pagamento del contributo di assistenza sanitaria sui redditi soggetti alla dichiarazione annuale dei redditi (IRPEF), diversi dagli emolumenti corrisposti dall'Istituto o per suo conto. 3. Le prestazioni sanitarie direttamente erogate dal Servizio Sanitario nazionale sono integralmente rimborsate dall'Ente Assicurativo prescelto dall'IDLI o dall'interessato alla struttura che ha erogato la prestazione. La prego di accettare, Professore, i sensi della mia piu' alta stima. (firma) L. Michael Hager Direttore Parte di provvedimento in formato grafico