ARTICOLO III INVIOLABILITA' DELLA SEDE CENTRALE Sezione 3 (a) La sede centrale e' inviolabile. (b) Nessun agente o funzionario della Repubblica Italiana o chiunque eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica Italiana potra' entrare nella sede centrale dell'Istituto per esercitarvi le proprie funzioni senza il consenso del Direttore. (c) In caso di calamita' naturali, di incendio o di altro evento che esiga immediate misure di protezione per la sicurezza pubblica, ovvero qualora sia necessario perseguire fatti criminosi compiuti fuori dell'esercizio della attivita' ufficiale dell'Istituto, il consenso del Direttore si considerera' presunto. (d) Il Direttore impedira' che la sede divenga un rifugio per coloro che cercano di sfuggire ad un arresto disposto in esecuzione di una legge della Repubblica Italiana o che sono ricercati per essere estradati in un altro paese, o che tentino di sottrarsi alla notifica di un atto giudiziario.