(Accordo - art. III)
                            ARTICOLO III 
                 INVIOLABILITA' DELLA SEDE CENTRALE 
Sezione 3 
   (a) La sede centrale e' inviolabile. 
   (b) Nessun  agente  o  funzionario  della  Repubblica  Italiana  o
chiunque  eserciti  una  pubblica  funzione  sul   territorio   della
Repubblica Italiana potra' entrare nella sede centrale  dell'Istituto
per esercitarvi le proprie funzioni senza il consenso del Direttore. 
   (c) In caso di calamita' naturali, di incendio o di  altro  evento
che esiga immediate misure di protezione per la  sicurezza  pubblica,
ovvero qualora sia necessario  perseguire  fatti  criminosi  compiuti
fuori dell'esercizio  della  attivita'  ufficiale  dell'Istituto,  il
consenso del Direttore si considerera' presunto. 
   (d) Il Direttore impedira' che la  sede  divenga  un  rifugio  per
coloro che cercano di sfuggire ad un arresto disposto  in  esecuzione
di una legge della Repubblica  Italiana  o  che  sono  ricercati  per
essere estradati in un altro paese, o che tentino di  sottrarsi  alla
notifica di un atto giudiziario.