ARTICOLO V SERVIZI PUBBLICI DELLA SEDE CENTRALE Sezione 5 Per mettere in grado l'Istituto di svolgere agevolmente le proprie funzioni, il Governo adottera' ogni misura, praticamente attuabile, per assicurare alla sede centrale la fornitura dei servizi pubblici necessari. In particolare, ove si verifichi l'interruzione di detti servizi, l'Istituto ricevera' lo stesso trattamento delle maggiori amministrazioni statali.