(Accordo - art. V)
                             ARTICOLO V 
                SERVIZI PUBBLICI DELLA SEDE CENTRALE 
Sezione 5 
   Per mettere in grado l'Istituto di svolgere agevolmente le proprie
funzioni, il Governo adottera' ogni misura,  praticamente  attuabile,
per assicurare alla sede centrale la fornitura dei  servizi  pubblici
necessari. In particolare, ove si verifichi l'interruzione  di  detti
servizi, l'Istituto ricevera' lo stesso  trattamento  delle  maggiori
amministrazioni statali.