(Accordo - art. IX)
                             ARTICOLO IX 
                       ESENZIONE DA TASSAZIONE 
Sezione 12 
   L'Istituto,  le  sue  proprieta'  e   redditi   saranno   esentati
nell'ambito delle sue attivita' istituzionali, da qualsiasi forma  di
tassazione diretta. 
Sezione 13 
   (a) Per quanto riguarda le imposte  indirette,  l'Istituto  godra'
delle  stesse  esenzioni  e  agevolazioni  di  cui  usufruiscono   le
amministrazioni statali italiane. Inoltre,  l'Istituto  godra'  delle
esenzioni  e  agevolazioni  previste  alle  lettere  da  (b)  a  (e),
indipendentemente  dal  fatto  che  siano  o   meno   concesse   alle
Amministrazioni statali italiane. 
   (b) Le operazioni e transazioni finanziarie  dell'Istituto  aventi
come  scopo   il   raggiungimento   degli   obiettivi   istituzionali
dell'Istituto  stesso   e   l'esercizio   delle   funzioni   previste
dall'Accordo per la creazione dell'Istituto Internazionale di Diritto
per  lo  Sviluppo,  saranno  esenti  da  ogni  forma  di   tassazione
indiretta. 
   (c) Per quanto riguarda l'esenzione da tasse sul  fatturato  e  in
particolare dall'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), l'Istituto godra'
dell'esenzione dal pagamento di tali tasse sul acquisto di merci o la
prestazione di servizi per un valore superiore a 100.000  Lire.  Tale
ammontare e' soggetto a rivalutazione  nel  quadro  della  pertinente
legislazione italiana. 
   (d) L'Istituto sara' esentato da dazi doganali  e  da  ogni  altra
imposizione, divieto e restrizione  su  merci  di  qualsiasi  natura,
importate o esportate dall'Istituto a scopi ufficiali. E' inteso  che
l'Istituto non chiedera' generalmente l'esenzione da dazi doganali  o
di ogni altra impostazione su  merci  importate  per  un  valore  non
superiore a 100.000 Lire. Tale ammontare e' soggetto a  rivalutazione
nel quadro della pertinente legislazione italiana. 
   (e) In particolare, l'Istituto sara' esente da dazi doganali e  da
ogni altra imposizione, divieto e restrizione sulle  importazioni  di
un numero di autoveicoli non superiore a due, comprese  le  parti  di
ricambio, destinati al suo uso ufficiale ed immatricolati a suo nome. 
Il Governo esentera' tali autoveicoli dalla tassa di circolazione  ed
accordera' per ognuno di essi  contingenti  di  benzina  o  di  altri
carburanti e di olii lubrificanti in quantita' ed ai  peezzi  in  uso
per i capi di missioni  diplomatiche  estere  accreditati  presso  la
repubblica Italiana. Il Governo emettera' per ogni veicolo una  targa
diplomatica o comunque idonea ad identificarlo come veicolo ufficiale
di una organizzazione internazionale. 
   (f) Le esenzioni di cui al presente Articolo non si applicano alle
tasse ed imposte che costituiscono il corrispettivo  di  un  servizio
reso.