(Accordo - art. 100)
                             TITOLO VIII 
                      COOPERAZIONE FINANZIARIA 
                            ARTICOLO 100 
Al fine di raggiungere  gli  obiettivi  del  presente  accordo  e  in
conformita'  degli  articoli  101,  102,  104  e  105,  fatto   salvo
l'articolo  103,  la  Romania  beneficia  di  assistenza  finanziaria
temporanea da parte della Comunita'  sotto  forma  di  sovvenzioni  e
prestiti, compresi prestiti della banca europea per gli investimenti,
conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 dello statuto  della
Banca,  per  accelerare  la  trasformazione  economica  del  paese  e
aiutarlo  a  far  frante  alle  conseguenze  economiche   e   sociali
dell'adeguamento strutturale.