TITOLO VIII COOPERAZIONE FINANZIARIA ARTICOLO 100 Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente accordo e in conformita' degli articoli 101, 102, 104 e 105, fatto salvo l'articolo 103, la Romania beneficia di assistenza finanziaria temporanea da parte della Comunita' sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della banca europea per gli investimenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 dello statuto della Banca, per accelerare la trasformazione economica del paese e aiutarlo a far frante alle conseguenze economiche e sociali dell'adeguamento strutturale.